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Corte di Cassazione 22/11/2011

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Necessità dell’uso dell’etilometro - Limiti - Ricorso a qualsiasi elemento sintomatico - Possibilità

(Cass. Pen., Sez. IV, 22 novembre 2011, n. 43017)

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, detto stato può essere desunto anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici; peraltro la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave. (Fattispecie nella quale, in difetto di significativi, concreti ed univoci elementi fattuali per ritenere sussistente nell’organismo dell’imputato, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, il fatto addebitatogli è stato ricondotto all’ipotesi meno grave, all’epoca di commissione prevista e punita come contravvenzione, e successivamente depenalizzata). (Cass. Pen. sez. IV, 22 novembre 2011, n. 43017) [RIV-1204325P774] Art. 186

 

 

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Martedì, 22 Novembre 2011
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