Patente - Patente a punti - Mancata comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente al momento dell'infrazione - Questione di legittimità costituzionale - Ius superveniens - Modifica del testo dell'art. 126 bis c.s. da parte del D.L. n. 262/06 - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti
Poiché successivamente alle ordinanze di rimessione con cui i Giudici di pace di Pisa e di Asola hanno sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - questione di legittimità costituzionale, il primo, del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, C.S., introdotto dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, L. 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7, comma 3, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), conv. con modif., dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo D.L. vo n. 285 del 1992, il secondo esclusivamente della prima delle due disposizioni menzionate, il comma 164 dell'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato il testo dell'art. 126-bis, comma 2, C.S., deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.