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Per la Corte di Cassazione il “colpo di sonno” rientra in pieno nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta nella corsia d’emergenza
(Commento di Girolamo Simonato)

(Cass. Pen., sez. IV, 18 maggio 2012, n. 19170)

Il fatto: camionista alla guida del suo veicolo, mentre transita lungo l’arteria autostradale, che si ferma nella corsia di emergenza per evitare colpo di sonno.
Durante la fase di sosta, un automobilista perde il controllo della sua autovettura ed urta contro il camion fermo nella piazzola d’emergenza e dall’impatto muore.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19170 del 18 maggio 2012 (sotto riportata), ha inquadrato la stanchezza, riferibile nel caso di specie a quella situazione che precede il pericoloso “colpo di sonno”, nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’ art. 157, arresto, fermata e sosta dei veicoli
Comma 1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

Leggendo la Sentenza 19170/2012 della Suprema Corte, si evince che gli stessi giudici, sulla base di questa motivazione anzidetta, confermano che nel caso di specie non si doveva procedere per omicidio colposo, in quanto non si ravvisa il fatto nei confronti del conducente dell’autocarro che si era fermato in una piazzola autostradale perché in quel momento colto dalla stanchezza, divenendo così l’ostacolo contro cui è andato a sbattere un’autovettura in seguito all’esplosione di un pneumatico.
La stessa Suprema Corte, infatti, afferma:“il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Codice penale, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’articolo 45 Codice penale, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida”.


Da quanto letto e riportato si nota che i giudici hanno focalizzato la loro attenzione:
Malessere, trattasi di indisposizione fisica non definita. Condizione di disagio, turbamento, inquietudine. (come riportato da alcuni dizionari della lingua italiana) quindi correlamente si può analizzare il termine “stanchezza”, la sensazione che sente chi ha finito le energie ed ha bisogno di riposo per ricaricarsi. Da ciò comporta la non applicazione di cui all’art. 88 C.P.”Vizio totale di mente” , che afferma:” Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere e del successivo art. 45 C.P. “Caso fortuito o forza maggiore” che recita:”Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”.
Pertanto, sulla base di queste considerazioni e dell’evoluzione del sinistro stradale, si deve ritenere come unica causa legittima dell’incidente lo scoppio dello pneumatico per cattiva manutenzione o carico eccessivo.


Inoltre, il Collegio rileva: "manca del tutto la cd “concretizzazione del rischio” in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità”.
Quindi corre l’obbligo di capire cosa è la corsia di emergenza:
La corsia di emergenza o di soccorso è una corsia che si trova sulle strade a più corsie, in particolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. La stessa è destinata alla fermata dei veicoli in avaria o in difficoltà, ed alla circolazione dei veicoli di controllo, assistenza e soccorso.
L'art. 3 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285/92) la definisce: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
È generalmente progettata e realizzata con dimensioni in larghezza tale da consentire la sosta momentanea di veicoli anche pesanti senza interferire con il normale flusso di traffico autorizzato per quella tipologia stradale.
Tuttavia, il conducente del veicolo “autocarro” che, nel caso di specie, si ferma sulla corsia di emergenza per evitare il così detto “colpo di sonno” non è responsabile della morte dell’automobilista che va a urtare contro il suo camion. Lo ha stabilito la Cassazione con la:.

 

Corte di Cassazione
Sez. Quarta Penale
Sentenza del 18.05.2012, n. 19170
Presidente Brusco - Relatore Romis

 

Ritenuto in fatto

 

Il (…) , alle ore 8,15, sull’autostrada del (…), A.G. , conducente dell’auto Ford Focus tg. (…), che viaggiava in direzione di (…), a causa dello scoppio del pneumatico posteriore destro, perdeva il controllo del mezzo che, conseguentemente, deviava in avanti e verso destra; dopo aver effettuato alcune evoluzioni su se stesso in senso orario, il veicolo suddetto andava ad urtare, con la propria parte posteriore centro-sinistra, la parte posteriore dell’autoarticolato Scania/Schmitz tg. (…) condotto da N.C.S. , fermo sul margine destro della corsia riservata alla sosta di emergenza. A seguito del violento impatto, l’autovettura penetrava con buona parte del proprio abitacolo al di sotto del pianale montacarichi del veicolo semirimorchio, rimanendovi incastrata: A.G. decedeva sul colpo, mentre gli altri occupanti dell’auto riportavano lesioni personali. Dalla documentazione acquisita si evinceva che l’autoarticolato aveva fatto ingresso in autostrada, attraverso la barriera di (…), alle ore 7,35. per cui si stimava che il N. aveva arrestato il veicolo in sosta intorno alle ore 7,40, circa 35 minuti prima del fatto: in proposito risultava smentita la versione resa dal N. il quale, quanto agli orari, aveva dichiarato di essersi fermato in sosta verso le ore 23 circa della sera precedente perché molto stanco e di essere stato poi svegliato da un urto contro il suo automezzo
Il GUP presso il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11.10.2010, dichiarava non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti del N. in ordine al reato di omicidio colposo allo stesso ascritto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma nonché il difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in particolare sostenendo che il giudicante avrebbe errato nell’assimilare al malessere fisiologico la stanchezza, per giustificare la sosta sulla corsia di emergenza, ed evidenziando che il N. avrebbe potuto fermarsi in luogo di sosta più idoneo e non già sulla corsia di emergenza.
Ha depositato memoria il difensore dell’imputato con argomentazioni finalizzate a contrastare i proposti ricorsi.

 

Considerato in diritto

 

I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
Correttamente il GUP ha inquadrato la stanchezza (riferibile nel caso di specie, all’evidenza, in quella situazione che precede il pericoloso c.d. “colpo di sonno”) nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine “malessere” non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza ed il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concrete esigenze di tutela per sé e per gli atri utenti della strada, di interrompere la guida.
Del tutto legittimamente il GUP ha ritenuto quindi di individuare la causa esclusiva del sinistro nelle anomalie di manutenzione del pneumatico posteriore destro dell’auto condotta dall’A. (al di sotto dei limiti di gonfiaggio o sottoposto ad eccessivo carico) che ne avevano causato lo scoppio.
Ma c’è di più. Rileva il Collegio che nella concreta fattispecie, manca del tutto la c.d. concretizzazione del rischio in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per un’emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità.
Le ricorrenti parti civili vanno per legge condannate al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 18.05.2012

 



 

Mercoledì, 30 Maggio 2012
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