Venerdì 08 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 22/07/2004

TRASPORTO ANIMALI VIVI(Applicazione D.P.R. 320/54 e D.P.R. 317/96)

Prima parte

TRASPORTO ANIMALI VIVI
(Applicazione D.P.R. 320/54 e D.P.R. 317/96)

a cura di Franco Medri*

 

Prima parte

Un particolare interesse è nutrito verso il trasporto di animali vivi riguardante, nella fattispecie, i documenti sanitari ed amministrativi previsti dal D.P.R. nr. 320/54 che costituisce il Regolamento della Polizia Veterinaria e che prescrive:
• gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico di equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sugli autoveicoli, con destinazione all’interno, devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al modello 4 (la predetta dichiarazione deve essere, ora, conforme al modello previsto dal D.P.R. 30 aprile 1996 nr. 317), contenente l’indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l’assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi di malattie infettive a carattere epizootico, l’attestazione veterinaria della loro sanità.
• la dichiarazione firmata dall’interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dall’esercente autotrasporti che la ricevono e un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell’ufficio di partenza a disposizione dell’autorità sanitaria; l’altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione per ogni eventuale richiesta.
• gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al modello 5 (per trasporto effettuato in conto di terzi). Si precisa che le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell’autorità sanitaria per il periodo di tre mesi.

Nota: i modelli 4 e 5 non si applicano ai conigli, ai volatili da cortile, alla selvaggina d’allevamento e ai ratiti (sottoclasse di uccelli inetti al volo) destinati alla macellazione come dispone il D.M. 11 febbraio 2003.

Una particolare problematica avviene:
• nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell’autorizzazione del veterinario provinciale le annotazioni prescritte e segnalare il caso direttamente all’autorità comunale per gli opportuni provvedimenti di competenza che si intenderanno adottare.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO PER TRASPORTO ANIMALI

• Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere dal veterinario della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica apposita autorizzazione sanitaria, facendo regolare domanda nella quale deve indicare:
a. le proprie generalità ed il domicilio;
b l’ubicazione dell’autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfestazione;
c. il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché la sigla della provincia ed il numero della targa
d. nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l’autorizzazione alla circolazione ed all’esercizio di tale trasporto.
• Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.
Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione.
Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.
OBBLIGHI:-Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l’obbligo di
curare che negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionale alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze. (la proporzionalità viene denominata "densità di carico")

• Il veterinario provinciale prima di concedere l’autorizzazione accerta se:
a. gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i prescritti requisiti
b. l’esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfestazione presso la propria autorimessa, ovvero presso altra convenientemente attrezzata.

 

L’autorizzazione ha la validità di un anno DEFINIZIONE : i trasporti effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purchè queste non superino complessivamente la metà del carico totale sono esenti dall’osservanza delle disposizioni inerenti ai modelli 4 e 5, all’autorizzazione ed idoneità del veicolo.
OBBLIGO DELLA DISINFEZIONE

• Le disinfezioni nei casi previsti dal Regolamento Veterinario o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono seguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all’uopo incaricati dai sindaci.
• Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico.
• Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l’autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla prima autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli.
• Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all’esterno un cartello bianco con la scritta "DA DISINFETTARE". A comprovare l’avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta "DISINFETTATO" e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell’impresa che ha eseguito i lavori.
• La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui si verificano malattie infettive a carattere epizootico, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale (l’incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta "DISINFETTATO" il bollo del comune, la data e la propria firma)
• Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige un apposito verbale.

 


SANZIONI:- I contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 08 febbraio 1954 nr. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa da € 258 a € 1.291.


IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

• Gli animali delle specie bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell’azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la sigla "IT" che individua lo Stato italiano, il codice aziendale e il numero progressivo assegnato all’animale; per la specie bufalina il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all’anno di nascita
• I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di materiale inalterabile, leggibili per l’intera vita dell’animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da rimanere sull’animale senza comprometterne il benessere.
• Il marchio di identificazione può essere rimosso o sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario dell’unità sanitaria locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice di identificazione trascrivendolo sul prescritto registro in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.
• Si precisa che il Decreto Legislativo 29 gennaio 2004 nr. 58 ha modificato integralmente il sistema di identificazione e registrazione dei bovini, prescrivendo specifiche sanzioni in caso di violazioni dello stesso.

Nota:-Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1996 n. 317 " Regolamento recante

 

norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali" ha introdotto un nuovo Modello 4 che suddiviso in 5 fasce:
A (Identificazione) B (Dichiarazione per il macello) C (Destinazione) D (Trasporto) E (Attestazioni sanitarie) ha permesso di sostituire parte delle certificazioni previste dal D.P.R. 320/54, ovvero quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali.
Gli animali non possono essere spostati dall’azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del D.P.R. 317/96.

 


OSSERVAZIONE:
Il verbale di constatazione e contestazione sotto riportato viene generalmente utilizzato dalle amministrazioni provinciali e comunali, nonché dal Corpo Forestale dello Stato; mentre per quanto riguarda la Polizia Stradale si deve utilizzare il Modello 352 solito per tutti i verbali di contestazione.

 


Intestazione Ufficio/Comando

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE

L’anno..............., addì...............del mese di......................, alle ore..............., in località.........................
del comune di.............................(..........) noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria .............................................
durante un controllo abbiamo accertato che:

PARTE:

Sig............................................................... nato a............................... (......) il............................... e residente a..............................................................(......) in via..........................................n ................, identificato a mezzo patente di guida n...............rilasciata da...........................di..........................in data.........................

 

QUALE CONDUCENTE:Veicolo...............................targato................... peso complessivo......................
Veicolo...............................targato....................peso complessivo......................

DI PROPRITA’Sig./Ditta............................nato a...............................(......) il..............e residente
a.......................(......) in via............................................nr.................
Al momento del controllo era carico di animali vivi di specie..............................caricati a..............................................................e destinati a.................................................................................... e pertanto presentava o non presentava la seguente documentazione.......................................................

oppure

Al momento del controllo era scarico perché il mezzo aveva appena effettuato un trasporto animali vivi dalla località di...............................del comune di.....................................(......)
al luogo di scarico del macello stesso/o..............................................................
NORMA VIOLATA: Articolo/i.........del ( D.Lgs/Legge/ n........) perchè:
..................................................................................................
(l’operatore dovrà specificare dettagliatamente la violazione accertata)

 


INTERVENUTO A RICHIESTA DEGLI OPERATORI:
Dott...........................veterinario presso........................
SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA Euro........................SPESE BOLLO Euro..............................
MODALITA’ DI ESTINZIONE: Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, il procedimento sanzionatorio può essere estinto col pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

 

• La parte è stata invitata a comunicare a questo Ufficio, entro i 10 giorni successivi al termine previsto per il pagamento (60 giorni), dell’avvenuto versamento della sanzione amministrativa violata che verrà inviato per competenza al Sindaco di.................................(......)

 

RICORSO AVVERSO LA CONTESTAZIONE: La parte è stata informata che ai sensi dell’articolo 18 della Legge 689/81 entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del presente verbale, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del comune di.......................(................) scritti difensivi e documentali, e possono chiedere di essere sentiti personalmente (il Sindaco, sentiti gli interessati, ove quando ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e valutato gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette Ordinanza motivata di archiviazione degli atti).
Alla parte viene rilasciato modello di pagamento F 23 parzialmente compilato

 

LA PARTE IL VETERINARIO I VERBALIZZANTI

Nota: l’operatore dovrà consegnare copia alla parte, al Sindaco del comune di............................... per competenza ed una al Dirigente del Servizio Veterinario dell’ASL di....................

 

TRASPORTO ANIMALI

 

(Applicazione D.P.R. 08-02-1954 n°320)

 

VIOLAZIONE

 

NORME

 

OBLAZIONE

  

COMPETENZA

Veicolo non idoneo

(negli autoveicoli il numero dei capi caricati deve essere proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze — infrazione da contestare alle speditore di equini, bovini, bufalini, ovini,caprini e suini — l’operatore dovrà specificare adeguatamente il tipo di inidoneità valutando se il trasporto rientra nella tipologia del D. Lgs 532/92 .

 

 

 

Art. 35 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L. 218/88

   

€ 430,33

 

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

Mancanza della autorizzazione sanitaria

(per chiunque intende esercitare il trasporto degli animali deve essere autorizzato)

 

Art. 36 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L. 218/88

 

€ 430,33

Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio.

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)

Autorizzazione sanitaria

scaduta di validità

(l’autorizzazione è valida per un anno)

 

Art. 38 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L. 218/88

   

€ 430,33

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)

Veicolo non idoneo al trasporto di animali per caratteristiche

costruttive (i veicoli devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita

dei liquami — quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste di adeguate aperture per una sufficiente aerazione).

 

Art. 37 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L. 218/88

   

€ 430,33

 

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

 

 

Pulizia di gabbie o ceste

 

(per il trasporto di animali da cortile in gabbie o in ceste è fatto obbligo di provvedere alla pulizia e alla disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati).

 

Art. 39 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L. 218/88

   

€ 430,33

 

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

 

Mancanza dichiarazione

di provenienza (Mod.4)

(gli esercenti autotrasporti

devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al modello 4 contenente l’indicazione esatta della località di provenienza e di destinazione degli animali, l’assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e quando è necessaria l’attestazione sanitaria della loro sanità)

(il nuovo Modello 4 deve essere conforme al D.P.R. 30 aprile 1996 nr. 317).

 

Art. 31 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L. 218/88

   

€ 430,33

 

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

 

 

Modello 4 -dichiarazione di provenienza compilata in modo incompleto.

  

(la dichiarazione conforme al modello 4 deve contenere l’indicazione esatta della località di provenienza e di destinazione degli animali, l’assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e quando è necessaria l’attestazione sanitaria della loro sanità)

 

 

 

Art. 31 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L. 218/88

   

€ 430,33

 

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)

 

Dichiarazione di provenienza (Mod.4) non integrata o integrata in modo incompleto dal Modello 4 bis per il trasporto di suini

 

(deve riportare i contrassegni identificativi previsti per i suidi dal D.M. 427/91 precisando che ognuno di questi animali è soggetto a tale normativa ai sensi del D.P.R. 363/96)

 

Art. 31 D.P.R. 320/54

 

Art. 10 D.P.R. 317/96

 

Art. 6 L. 218/88

   

€ 430,33

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)

Dichiarazione di provenienza (Mod 4) non integrata o integrata in modo incompleto dall’allegato richiesto per il trasporto di bovini

(l’allegato deve riportare i contrassegni identificativi dei bovini trasportati ai sensi dell’O. M. Sanità del

18 ottobre 1995 in riferimento al D.P.R. 437/92)

 

Art. 31 D.P.R. 320/54

 

Art. 14 D.P.R. 437/00

 

Art. 6 L. 218/88

   

€ 430,33

 

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)

 

Spostamento di animali delle specie ovina, bufalina e caprina sprovvisti di marchio auricolare di identificazione

 

Art. 11 D.P.R. 317/96

 

Art. 6 L.218/88

   

€ 430,33

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

 

Mancanza della ricevuta di carico (Mod. 5)

(gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti di autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia

e si precisa che il Mod.5 non si deve compilare per trasporti di volatili da cortile, conigli, selvaggina d’allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione ai sensi D.M. 11-02-2003)

 

Art. 31 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L. 218/88

   

€ 430,33

 

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

 

Mancata disinfezione del veicolo

 

(gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico degli animali) (se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l’autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni) (l’ipotesi è applicabile solo a veicolo vuoto)

 
 

Art. 64 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L.218/88

   

€ 430,33

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)

 

 

Mancata esposizione del cartello relativo alla disinfettazione 

(gli autoveicoli non disinfettati devono portare all’esterno un cartello bianco con la scritta

"DA DISINFETTARE"

e a comprovare l’avvenuta disinfezione viene applicato un cartello

giallo con la scritta "DISINFETTATO" e

sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell’impresa che ha eseguito l’operazione)

 

Art. 64 D.P.R. 320/54

 

Art. 6 L.218/88

€ 430,33

Azienda ASL dove

 

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

 

 

*Ispettore Capo Polizia Stradale


a cura di Franco Medri

Giovedì, 22 Luglio 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK