Un
particolare interesse è nutrito verso il trasporto di animali vivi
riguardante, nella fattispecie, i documenti sanitari ed amministrativi
previsti dal D.P.R. nr. 320/54 che costituisce il Regolamento della Polizia
Veterinaria e che prescrive:
• gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico di equini,
dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli
animali da cortile sugli autoveicoli, con destinazione all’interno, devono
esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al modello 4 (la predetta
dichiarazione deve essere, ora, conforme al modello previsto dal D.P.R.
30 aprile 1996 nr. 317), contenente l’indicazione esatta delle località
di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l’assicurazione
che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi di malattie
infettive a carattere epizootico, l’attestazione veterinaria della loro
sanità.
• la dichiarazione firmata dall’interessato viene redatta in due
esemplari da controfirmarsi entrambi dall’esercente autotrasporti che
la ricevono e un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per
tre mesi nell’ufficio di partenza a disposizione dell’autorità
sanitaria; l’altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino
alla località di ultima destinazione per ogni eventuale richiesta.
• gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli
devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi
da un bollettario a madre e figlia conforme al modello 5 (per trasporto
effettuato in conto di terzi). Si precisa che le matrici del bollettario
devono essere conservate e tenute a disposizione dell’autorità
sanitaria per il periodo di tre mesi.
Nota: i modelli 4 e 5 non si applicano ai conigli, ai volatili da cortile,
alla selvaggina d’allevamento e ai ratiti (sottoclasse di uccelli inetti
al volo) destinati alla macellazione come dispone il D.M. 11 febbraio
2003.
Una particolare problematica avviene:
• nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette
o da quelle di protezione gli esercenti autotrasporti devono apporre a
tergo dell’autorizzazione del veterinario provinciale le annotazioni prescritte
e segnalare il caso direttamente all’autorità comunale per gli
opportuni provvedimenti di competenza che si intenderanno adottare.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO PER TRASPORTO ANIMALI
• Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini,
bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo
di autoveicoli deve ottenere dal veterinario della provincia nel cui territorio
trovasi la rimessa automobilistica apposita autorizzazione sanitaria,
facendo regolare domanda nella quale deve indicare:
a. le proprie generalità ed il domicilio;
b l’ubicazione dell’autorimessa di cui si avvale per le operazioni
di lavaggio e di disinfestazione;
c. il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto
degli animali nonché la sigla della provincia ed il numero della
targa
d. nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle
disposizioni riguardanti l’autorizzazione alla circolazione ed all’esercizio
di tale trasporto.
• Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali
devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili
e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.
Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente
altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione.
Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è
possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento
di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire
la fuoriuscita dei liquami.
OBBLIGHI:-Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini,
caprini e suini ha l’obbligo di
curare che negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionale
alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire
per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a
maltrattamenti o sofferenze. (la proporzionalità viene denominata
"densità di carico")
• Il veterinario provinciale prima di concedere l’autorizzazione
accerta se:
a. gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i prescritti requisiti
b. l’esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia,
lavaggio e disinfestazione presso la propria autorimessa, ovvero presso
altra convenientemente attrezzata.
L’autorizzazione ha la validità di un anno DEFINIZIONE : i trasporti
effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico
anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purchè queste
non superino complessivamente la metà del carico totale sono
esenti dall’osservanza delle disposizioni inerenti ai modelli 4 e 5,
all’autorizzazione ed idoneità del veicolo.
OBBLIGO DELLA DISINFEZIONE
• Le disinfezioni nei casi previsti dal Regolamento Veterinario
o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono seguirsi
sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di
altri veterinari all’uopo incaricati dai sindaci.
• Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti,
lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico.
• Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per
compiere le dette operazioni, l’autoveicolo deve essere condotto a vuoto
alla prima autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei
posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici
macelli.
• Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all’esterno un
cartello bianco con la scritta "DA DISINFETTARE". A comprovare
l’avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello
giallo con la scritta "DISINFETTATO" e sul quale devono essere
apposti la data ed il timbro dell’impresa che ha eseguito i lavori.
• La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui si verificano
malattie infettive a carattere epizootico, deve essere eseguita prima
del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale (l’incaricato
della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta "DISINFETTATO"
il bollo del comune, la data e la propria firma)
• Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute
disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio
redige un apposito verbale.
SANZIONI:- I contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 08
febbraio 1954 nr. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa da €
258 a € 1.291.
IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
• Gli animali delle specie bufalina, suina, ovina e caprina devono
essere contrassegnati nell’azienda di origine, a cura e spese del detentore,
con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere
la sigla "IT" che individua lo Stato italiano, il codice aziendale
e il numero progressivo assegnato all’animale; per la specie bufalina
il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente
all’anno di nascita
• I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di
materiale inalterabile, leggibili per l’intera vita dell’animale e utilizzabili
una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere di
natura tale da rimanere sull’animale senza comprometterne il benessere.
• Il marchio di identificazione può essere rimosso o sostituito
previa autorizzazione del servizio veterinario dell’unità sanitaria
locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore
procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice
di identificazione trascrivendolo sul prescritto registro in modo da
stabilire un nesso con il marchio precedente.
• Si precisa che il Decreto Legislativo 29 gennaio 2004 nr. 58
ha modificato integralmente il sistema di identificazione e registrazione
dei bovini, prescrivendo specifiche sanzioni in caso di violazioni dello
stesso.
Nota:-Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1996 n.
317 " Regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione
e alla registrazione degli animali" ha introdotto un nuovo Modello
4 che suddiviso in 5 fasce:
A (Identificazione) B (Dichiarazione per il macello) C (Destinazione)
D (Trasporto) E (Attestazioni sanitarie) ha permesso di sostituire parte
delle certificazioni previste dal D.P.R. 320/54, ovvero quelli relativi
alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi
ufficiali.
Gli animali non possono essere spostati dall’azienda in cui sono tenuti,
allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in
conformità alle norme del D.P.R. 317/96.
OSSERVAZIONE: Il verbale di constatazione e contestazione sotto
riportato viene generalmente utilizzato dalle amministrazioni provinciali
e comunali, nonché dal Corpo Forestale dello Stato; mentre per
quanto riguarda la Polizia Stradale si deve utilizzare il Modello 352
solito per tutti i verbali di contestazione.
Intestazione Ufficio/Comando
PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE
L’anno..............., addì...............del mese di......................,
alle ore..............., in località.........................
del comune di.............................(..........) noi sottoscritti
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria .............................................
durante un controllo abbiamo accertato che:
PARTE:
Sig............................................................... nato
a............................... (......)
il............................... e residente
a..............................................................(......)
in via..........................................n ................,
identificato a mezzo patente di guida n...............rilasciata
da...........................di..........................in
data.........................
QUALE CONDUCENTE:Veicolo...............................targato...................
peso complessivo......................
Veicolo...............................targato....................peso
complessivo......................
DI PROPRITA’Sig./Ditta............................nato a...............................(......)
il..............e residente
a.......................(......) in via............................................nr.................
Al momento del controllo era carico di animali vivi di
specie..............................caricati
a..............................................................e
destinati
a....................................................................................
e pertanto presentava o non presentava la seguente
documentazione.......................................................
oppure
Al momento del controllo era scarico perché il mezzo aveva appena
effettuato un trasporto animali vivi dalla località di...............................del
comune di.....................................(......)
al luogo di scarico del macello stesso/o..............................................................
NORMA VIOLATA: Articolo/i.........del ( D.Lgs/Legge/ n........)
perchè:
..................................................................................................
(l’operatore dovrà specificare dettagliatamente la violazione
accertata)
INTERVENUTO A RICHIESTA DEGLI OPERATORI:
Dott...........................veterinario presso........................
SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA Euro........................SPESE BOLLO
Euro..............................
MODALITA’ DI ESTINZIONE: Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981
n. 689, il procedimento sanzionatorio può essere estinto col
pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del
relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
• La parte è stata invitata a comunicare a questo Ufficio,
entro i 10 giorni successivi al termine previsto per il pagamento (60
giorni), dell’avvenuto versamento della sanzione amministrativa violata
che verrà inviato per competenza al Sindaco di.................................(......)
• RICORSO AVVERSO LA CONTESTAZIONE: La parte è stata
informata che ai sensi dell’articolo 18 della Legge 689/81 entro 30
giorni dalla data di contestazione o notifica del presente verbale,
gli interessati possono far pervenire al Sindaco del comune di.......................(................)
scritti difensivi e documentali, e possono chiedere di essere sentiti
personalmente (il Sindaco, sentiti gli interessati, ove quando ne abbiano
fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e valutato gli argomenti
esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento,
determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione
e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all’autore della violazione
ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette
Ordinanza motivata di archiviazione degli atti).
Alla parte viene rilasciato modello di pagamento F 23 parzialmente compilato
LA PARTE IL VETERINARIO I VERBALIZZANTI
Nota: l’operatore dovrà consegnare copia alla parte, al Sindaco
del comune di............................... per competenza ed una al
Dirigente del Servizio Veterinario dell’ASL di....................