Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Violazioni al codice della strada - Opposizione - Impugnazioni. - Dopo l’entrata in vigore dell’art. 26 del D.L.vo n. 40/2006 - Disciplina
Il procedimento di secondo grado relativo all’impugnazione di una pronuncia del tribunale riguardante un’opposizione a verbale elevato per violazione al codice della strada si deve svolgere, dopo l’entrata in vigore dell’art. 26 del D.L.vo n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processo ordinario, sicché il procedimento stesso deve essere introdotto mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso. Tuttavia, qualora la parte abbia proposto l’impugnazione nella forma irrituale del ricorso, essa per ottenere l’effetto dell’utile radicamento del contraddittorio, è tenuta a notificare alla controparte l’improprio atto introduttivo e il decreto di fissazione d’udienza, del quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere acquisire conoscenza, informandosi presso la Cancelleria, la quale non è tenuta ad alcuna comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece è previsto dalla disciplina di altri riti. (Cass. Civ., sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2154) - [RIV-1204P317] Artt. 200, 201, 203, 204-bis c.s.