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Corte di Cassazione 04/06/2012

Cani in autostrada? Integrano il fortuito

(Cass. Civ. sez. III, 9 maggio 2012, n. 7037)

Sulla spinta della dottrina, a seguito di un lungo periodo di pronunce contrastanti e di timide aperture, la giurisprudenza ormai da qualche anno è giunta a riconoscere natura oggettiva alla figura speciale di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia disciplinata dall’art. 2051 c.c., abbandonando così la teoria della responsabilità “per colpa presunta”.

Si è posta, così, al centro della riflessione la questione del contenuto da attribuire alla prova liberatoria del caso fortuito, che la predetta norma pone a carico del custode[1].

I commentatori più sensibili alle ragioni dei danneggiati hanno severamente criticato l’atteggiamento di quella giurisprudenza, anche di legittimità, che a loro avviso, pur attribuendo astrattamente natura oggettiva alla responsabilità ex art. 2051 c.c., seguita a riconoscere al custode la possibilità di andare esente da responsabilità fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Una simile impostazione, infatti, denoterebbe il persistente carattere soggettivo che, aldilà delle declamazioni di principio, la giurisprudenza erroneamente continua ad applicazioni nella pratica, con ingiustificato favor per il custode stesso.

Ci hanno pensato i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza Cass. civ., Sez. 3, 9 maggio 2012, n. 7037 in commento, a fare definitiva chiarezza sulla questione dimostrando, sulla base di un iter logico del tutto condivisibile, che i principi espressi in tema di prova liberatoria del custode, ben lungi dal rappresentare una resistenza alla completa affermazione della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, costituiscono invece il logico corollario dei criteri di prova tipici del processo civile, in cui sono destinate a giocare un ruolo fondamentale le presunzioni semplici.

Nel caso giunto al vaglio della Suprema Corte, un utente aveva subito danni a causa della presenza di cani lungo un’autostrada. La società autostrade, nel giudizio di merito, aveva dimostrato che le recinzioni proteggevano adeguatamente la sede stradale dall’intrusione di animali randagi o selvatici e che, nella circostanza, non risultavano in alcun modo danneggiate o recise. I Giudici di merito, così, rigettavano la domanda risarcitoria considerando raggiunta la prova liberatoria a carico del custode.

In linea con l’indirizzo espresso da quella parte di dottrina critica nei confronti della giurisprudenza, il danneggiato proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che il custode, nella fattispecie, aveva fornito la prova “soggettiva” della propria assenza di colpa, ma non aveva dimostrato il caso fortuito, ossia lo specifico fattore esterno che aveva in concreto causato l’evento dannoso, unica prova oggettivamente idonea ad esonerare il custode stesso da responsabilità.

La Corte di Cassazione, opportunamente correggendo la motivazione della sentenza di merito, ha ribadito che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo ed ha precisato, altresì, che il caso fortuito idoneo ad esonerare il custode da responsabilità debba anch’esso intendersi oggettivamente, ancorché in senso ampio e comprensivo anche del fatto del terzo: il custode “deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”.

La prova del fortuito, tuttavia, può essere fornita anche per presunzioni semplice, purché chiare, precise e concordanti: la corretta manutenzione del bene unita ad ulteriori circostanze idonee a far ritenere la ricorrenza di un fattore causale estraneo alla sfera del custode sono sufficienti a far ritenere la raggiunta la prova del caso fortuito.

Nel caso di specie, la prova del fortuito deve ritenersi raggiunta “in mancanza di prova di omessa manutenzione della recinzione stradale, nel probabile abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza nelle adiacenze di un'area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi”.

 

[1] Sul tema, si veda PLENTEDA – MAGGIULLI, Danni da inside stradali. Analisi e casistica, Altalex Ed., 2011, p. 42, contenuta nel paragrafo: 2.4. Prova liberatoria; cosa deve dimostrare il custode?


(Nota di Raffaele Plenteda)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 15 dicembre 2011 – 9 maggio 2012, n. 7037

Massima e testa integrale

 

da Altalex

 

 

Lunedì, 04 Giugno 2012
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