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Corte di Cassazione 06/03/2012

Contravvenzioni, circolazione stradale,decurtazione punti, sanzione accessoria, indicazione, mancata,opposizione

(Cass.Civ., SS.UU., 3 marzo 2012, n. 3945)

"La mancata indicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida nel verbale di contestazione della violazione notificato all'interessato non consente la decorrenza del termine per la proposizione della opposizione avverso la detta sanzione accessoria; opposizione che, quindi, deve ritenersi tempestivamente proposta anche oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale"

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza depositata il 26 agosto 2005, il Giudice di pace di Castelfranco Veneto accoglieva l'opposizione proposta da ... ... avverso il verbale di contestazione n. 293003T, elevato dalla Polizia stradale di Treviso in data 15 marzo 2004, a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 179 C.d.S., commi 1 e 1- bis e art. 9, per l'effetto, annullava la detrazione di dieci punti dalla patente di guida dell'opponente.

Il Giudice di pace ha rilevato che nel verbale notificato all'opponente non era indicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida e ciò rendeva la detta decurtazione illegittima.

Per la cassazione di questa sentenza, il Ministero dell'interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso hanno proposto ricorso sulla base di due motivi; l'intimato non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza n. 6312 del 2011, la Seconda Sezione civile ha trasmesso gli atti al Primo Presidente della Corte per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, con riferimento alla questione della impugnabilità o meno del verbale nella parte in cui esso si riferisce alla decurtazione dei punti dalla patente di guida del destinatario del verbale stesso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 204-bis C.d.S., rilevando che l'opponente, prima della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta, il che rendeva l'opposizione inammissibile. L'opposizione, peraltro, era anche tardiva, posto che il vizio denunciato - mancata indicazione nel verbale della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente - era rilevabile dal verbale e il ricorso era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale.

2. Con il secondo motivo, le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione degli artt. 126-bis e 200 C.d.S. e art. 383 reg. esec. C.d.S., rilevando che nessuna delle citate disposizioni prescrive che nel verbale debba essere presente l'indicazione dei punti patente decurtati per effetto della violazione accertata.

3. L'esame dei due motivi di ricorso deve essere preceduto dalla soluzione della questione di massima di particolare importanza proposta dalla Seconda Sezione Civile di questa Corte con la richiamata ordinanza interlocutoria - presupposta, per quanto si dirà, da entrambi i motivi di ricorso -, se il verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada, cui consegua la decurtazione dei punti sulla patente, possa dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto, ovvero se tale impugnazione sia inammissibile, in quanto detto verbale contiene non un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento, essendo la decurtazione dei punti dalla patente irrogata ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., dall'autorità centrale preposta all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida, quale atto vincolato all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta.

3.1. Occorre premettere che il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, art. 7, come modificato dal D.L. 23 giugno 2003, n. 151, art. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 214, prevedeva, al comma 1, che "All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli artt. 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo 5, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione".

Il comma 1-bis, introdotto dal citato D.L. n. 151 del 2003, stabiliva poi che "Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente".

Al comma 2, il medesimo art. disponeva che "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica".

Al comma 3, limitando la ricostruzione normativa a quanto in questa sede rileva, prevedeva che "Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri".

Tale disciplina ha subito una rilevante modificazione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 126-bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anziché "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Per effetto di interventi legislativi successivi alla sentenza n. 27 del 2005 (segnatamente: D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286; nonché decreti ministeriali di aggiornamento delle sanzioni pecuniarie), il secondo comma, art. 126-bis è ora del seguente tenore: "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto i pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1.088,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica".

Al comma 6, infine, l'art. 126-bis dispone oggi, anche per effetto delle modificazioni apportate dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 22, comma 1, lett. b), che "alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento".

3.2. Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che da tali disposizioni legislative "discende che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale" e che, in particolare, "il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell'accertamento dell'avvenuta violazione C.d.S. costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni" (Cass., S.U., n. 9691 del 2009).

3.3. La questione sulla quale l'ordinanza interlocutoria ha sollecitato l'intervento di queste Sezioni Unite è quella di considerare se, dalla normativa ora richiamata, emerga o no la possibilità di impugnare unitamente all'accertamento della violazione anche la indicazione - che deve necessariamente essere contenuta nel verbale di accertamento (art. 126-bis, comma 1) - relativa alla sanzione accessoria della decurtazione dalla patente dei punti nella misura prevista per la singola violazione.

3.4. Nella richiamata ordinanza interlocutoria si è rilevato che ne' i verbalizzanti ne' il prefetto possono irrogare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in quanto difettano di competenza al riguardo dovendo detta decurtazione essere, invece, irrogata, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 44 convertito con modifiche dalla L. n. 286 del 2006, dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e solo all'esito della segnalazione conseguente alla definizione delle eventuali contestazioni relative all'infrazione che la comporta. Per il che - si è osservato - il verbale e l'eventuale successiva ordinanza-ingiunzione confermativa, relativi ad un accertamento d'infrazione al codice della strada alla quale consegua la decurtazione dei punti-patente, non possono contenere un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa - nel qual caso sarebbero, sì, impugnabili, ma solo per un vizio originario del provvedimento, id est l'incompetenza per difetto d'attribuzione di funzioni, pertinenti ad altra branca della P.A. qual è il Ministero dei Trasporti, e non per vizi inerenti il merito del provvedimento stesso - bensì solo un preavviso di quella specifica conseguenza che altro organo potrebbe ricollegare, con autonomo provvedimento, al futuro ed eventuale definitivo accertamento della violazione contestata.

Da qui la conclusione che l'opposizione in discussione dovrebbe essere dichiarata inammissibile sia per difetto dell'oggetto dell'impugnazione, id est un qualsivoglia provvedimento lesivo di diritti soggettivi dell'opponente, sia per il connesso difetto d'interesse di quest' ultimo alla proposta impugnazione.

3.5. In effetti, la conclusione ora riferita costituisce espressione di un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al codice della strada, il verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto de quo, in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 44 convertito con modifiche dalla L. n. 286 del 2006, dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta" (a partire da Cass., sez. 2, 19 novembre 2007, n. 23999, cui hanno fatto seguito Cass., sez. 2, 30 giugno 2008, n. 17883; Cass., sez. 2, 30 giugno 2008, n. 17895; Cass., sez. 2, 10 luglio 2008, n. 19042; Cass., sez. 2, 6 ottobre 2008, n. 24701; Cass., sez. 2, 24 novembre 2008, n. 27937; Cass., sez. 2, 29 dicembre 2008, n. 30413; Cass., sez. 2, ord. 30 marzo 2009, n. 7715).

In motivazione la prima delle menzionate sentenze afferma che "per quanto attiene alla decurtazione del punteggio dalla patente che ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all'art. medesimo in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell'illegittimità della citata disposizione C.d.S. nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell'effettivo conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui alla L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

Sicché il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell'accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell'oggetto e, quand'anche, a seguito della reiezione in toto dell'opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico dell'apparente contravventore, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell'ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo: ne consegue l'inammissibilità dell'originaria opposizione sul punto per difetto d'un provvedimento impugnabile e, comunque, per difetto d'interesse del ricorrente, sotto gli evidenziati profili, alla pronunzia giurisdizionale, pronunzia che la sussistenza di quell'oggetto dell'impugnazione e di quell'interesse, quali condizioni dell'azione, di necessità presuppone esistente al momento della sua adozione".

3.6. Nella medesima ordinanza interlocutoria si è precisato che sulla questione queste Sezioni Unite non hanno ancora avuto modo di pronunciarsi.

3.6.1. Occorre ora dare conto delle pronunce di queste Sezioni Unite che hanno interessato la disciplina di cui all'art. 126-bis C.d.S.. Nella sentenza 29 luglio 2008, n. 20544, dovendo decidere sulla giurisdizione, hanno avuto modo di affermare che "in tema di sanzioni amministrative per violazioni C.d.S., l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre, l'esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l'omogeneità del sistema sanzionatorio C.d.S.. (In applicazione del principio suddetto la S.C. ha negato la giurisdizione amministrativa nei confronti del provvedimento di decurtazione dei punti, prospettata sul presupposto che esso non attenga alla violazione, venendo effettuato quando si conclude l'accertamento della stessa)".

Con tale sentenza si è ribadito un principio già più volte affermato in ordine alla generale applicabilità, salvo espressa previsione contraria, del rimedio di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 avverso tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (Cass., S.U., n. 1993 del 2003; Cass.n S.U., n. 2519 del 2006; Cass., S.U., n. 2446 del 2006; Cass., S.U., n. 7459 del 2004).

Si è tuttavia ulteriormente precisato che un'interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla citata L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio C.d.S., determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.".

In una seconda occasione (Cass., S.U., 21 ottobre 2009, n. 22235), queste Sezioni Unite, dopo aver rilevato che il ricorrente censurava il rigetto della sua richiesta di annullamento del verbale, nella parte in cui vi era indicata, come conseguenza dell'infrazione accertata, la decurtazione di sei punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, hanno affermato: "è con riguardo a questo motivo di impugnazione che la causa è stata assegnata alle sezioni unite, perché si pronuncino sulla questione, risolta negativamente con alcune sentenze della 2A sezione, relativa all'ammissibilità di opposizioni proposte ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., per contestare la legittimità della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Il tema è però precluso in questa sede, poiché il Giudice di pace, prendendo in esame e respingendo nel merito le argomentazioni che sul punto erano state svolte da L.D.A., ha implicitamente deciso in senso affermativo in ordine alla loro deducibilità: decisione che non può comunque essere sindacata, non avendo formato oggetto di impugnazione da parte del Comune di Foggia". Nella citata sentenza, queste Sezioni Unite hanno peraltro ritenuto di dover aggiungere che in proposito le stesse si erano già pronunciate con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20544, e hanno accolto il motivo di ricorso, osservando che con la sentenza n. 27 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis C.d.S., nella parte in cui disponeva che la decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata individuazione de conducente e di omessa comunicazione della sua identità da parte del proprietario del veicolo, dovesse essere effettuata a carico di quest'ultimo; e che pur dando atto di tale pronuncia, il Giudice di pace ha inspiegabilmente ritenuto che anche relativamente alla decurtazione dei punti "il provvedimento impugnato va convalidato", facendo menzione di una circolare del Ministero dell'interno del 4 febbraio 2005, che invece aveva riconosciuto l'estensione degli effetti della citata sentenza a tutte le procedure ancora in corso: estensione derivante peraltro dal disposto dell'art. 136 Cost. che impedisce di fare applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime.

Successivamente, con la sentenza n. 9691 del 23 aprile 2010, queste Sezioni Unite hanno affermato che "il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell'accertamento dell'avvenuta violazione C.d.S. costituisce (...) una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all'applicazione di tale sanzione accessoria, nell'ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all'erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204-bis e 205, come confermato anche dall'art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente". Quindi, dopo aver richiamato quanto affermato dalla precedente decisione, ha ritenuto "illegittimo il provvedimento - come quello impugnato dal B. con opposizione proposta al giudice di pace a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22 - recante la comunicazione della annotazione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida per effetto di un verbale di accertamento di violazione alle norme C.d.S. laddove risulti la non avvenuta "definizione" della violazione alla quale il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis subordina tale riduzione. La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del detto provvedimento si ricollega ad un diritto soggettivo leso - con conseguente evidente sussistenza dell'interesse a proporre tale domanda - per cui, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario".

Da ultimo, queste Sezioni Unite (sentenza 12 luglio 2010, n. 16276), in una fattispecie in cui al proprietario del veicolo era stata applicata la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente guida a seguito della mancata comunicazione, entro il termine di gg. 30, delle generalità e dei dati della patente di guida del conducente trasgressore dell'art. 41 C.d.S., comma 11 e art. 146 C.d.S. (inosservanza dell'obbligo di arresto segnalato da luce semaforica rossa), hanno accolto il ricorso del proprietario, facendo leva, quanto alla giurisdizione dell'A.G.O. sull'opposizione avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente (nella specie preannunciata nel verbale di contestazione dell'illecito notificato al proprietario), sulla sentenza n. 20544 del 2008 e, nel merito, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, che aveva dichiarato l'illegittimità, per contrarietà ai principio della ragionevolezza, dell'art. 126-bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui disponeva che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione alla guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8. In particolare, nella citata sentenza si è affermato che la decisione n. 27 del 2005 "aveva comportato l'espunzione dall'ordinamento della norma censurata e, conseguentemente, l'illegittimità del verbale impugnato dall'opponente, nella parte contenente la comminatoria de qua, relativa ad una sanzione ormai non più irrogabile". 3.6.2. Con riferimento alle richiamate decisioni n. 20544 del 2008 e n. 22235 del 2009, nella ordinanza interlocutoria si è osservato che le stesse, e segnatamente la seconda, non avrebbero esaminato la questione della quale queste Sezioni Unite sono oggi investite. Quanto alla prima, si è affermato che "le Sezioni Unite, sulla premessa che la decurtazione dei punti-patente costituisce una sanzione amministrativa accessoria comminata in relazione a determinate violazioni alle norme sulla circolazione stradale, hanno semplicemente ribadito l'indiscusso principio per cui tutte le sanzioni amministrative sono oppo-nibili innanzi al giudice ordinario".

Quanto alla seconda, si è rilevato che "anche in questo caso le SS.UU. non hanno fatto altro che riconfermare l'opponibilità della sanzione amministrativa accessoria, già affermata nella precedente occasione, e l'illegittimità dell'irrogazione della stessa a carico del proprietario del veicolo in luogo del non identificato suo conducente ed effettivo trasgressore, già statuita dal giudice delle leggi".

In sostanza, ha affermato l'ordinanza interlocutoria, "nè nell'uno nè nell'altro caso le SS.UU. hanno affrontato la questione - non dell'impugnabilità delle sanzioni accessorie e dell'illegittimità della decurtazione di punti a carico del proprietario del veicolo ma - dell'opponibilità del verbale, o dell'ordinanza-ingiunzione confermativa, per il fatto che nell'uno e/o nell'altra fosse fatta menzione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti".

3.7. Per completezza di ricognizione del quadro giurisprudenziale occorre rilevare che, successivamente alla sentenza n. 20544 del 2008 di queste Sezioni Unite, la Seconda Sezione, senza svolgere ricognizioni sistematiche sull'ammissibilità del relativo motivo di opposizione, ha avuto modo di esaminare nel merito motivi di ricorso con i quali le sentenze di merito venivano censurate con riferimento alle statuizioni adottate in tema di decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Con la sentenza n. 3745 del 2009, sul presupposto della insussistenza del concorso apparente fra i reati, puniti in due diversi commi dell'art. 186 C.d.S., di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (comma 7), si è ritenuta legittima la decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni.

Con la sentenza n. 20611 del 2009 si è poi affermato che, in caso di mancata contestazione immediata di una violazione al codice della strada, è illegittima la sospensione della patente e la decurtazione dei punti a carico di chi abbia preso l'auto in leasing, essendo la sua posizione equiparata a quella del proprietario del veicolo e quindi distinta da quella del conducente.

Con la sentenza n. 25768 del 2009, infine, si è ritenuta legittimamente irrogata la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti dalla patente di guida in relazione ad una violazione concernente il parcheggio di un motoveicolo in "isola di traffico" realizzata mediante segnaletica orizzontale.

Le richiamate pronunce, pur se non hanno esaminato espressamente le problematiche sollevate con la ordinanza interlocutoria, presuppongono l'ammissibilità dei motivi di opposizione a verbale concernenti la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

4. Il Collegio ritiene che la conclusione sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria prima richiamata e ribadita dall'ordinanza interlocutoria non sia condivisibile. E ciò non solo e non tanto per il rilievo che, nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite e della stessa Seconda Sezione, come si è prima rilevato, l'ammissibilità di motivi di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni C.d.S. volti a far valere la illegittimità della preannunciata decurtazione dei punti dalla patente di guida è già stata implicitamente ritenuta (Cass., S.U., n. 16276 del 2010, cit.; compatibili con tale soluzione, peraltro, sono anche le altre ricordate decisioni di queste Sezioni Unite), ma per le seguenti considerazioni.

4.1. Innanzitutto, nella disciplina normativa prima ricordata, l'accertamento al quale viene fatta risalire l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatata menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un diverso provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione contenga, l'applicazione della sanzione accessoria in questione. L'art. 126-bis C.d.S., comma 2, infatti, prevede che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dia notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e, dopo avere delineato le condizioni che comportano la definizione della contestazione effettuata e prescritto la necessaria identificazione del conducente, dispone che la comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avvenga per via telematica.

Il successivo comma 3, medesimo art. 126-bis prescrive poi che ogni variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. Come si vede, dunque, al di fuori del verbale di accertamento della violazione cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria (o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito di ricorso amministrativo), nel procedimento che porta alla comunicazione della decurtazione al conducente, non si rinviene alcun altro provvedimento amministrativo, suscettibile di autonoma impugnazione. Le varie comunicazioni che compaiono nella disciplina dettata dall'art. 126-bis C.d.S., comma 2, infatti, sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all'interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione (ovvero l'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria).

In sostanza, le comunicazioni dell'Anagrafe ai titolari di patente di guida sono espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, ma con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione (o, in caso di ricorso amministrativo, nell'ordinanza-ingiunzione prefettizia) e risponde quindi ad esigenze di economia processuale e di semplificazione evitare che il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria e della preannunciata decurtazione dei punti dalla patente di guida debba attivare un giudizio per contestare la legittimità della sola sanzione principale e, all'esito della definizione del detto procedimento con esito per sè negativo, un secondo giudizio, ove ritenga che illegittimamente sia stata applicata la decurtazione dei punti; ovvero, in caso di esito a sè favorevole, per ottenere l'accertamento del proprio diritto a non essere assoggettato alla sanzione accessoria della decurtazione, per il caso che l'amministrazione non adempia autonomamente o che, per difetti nelle varie comunicazioni previste, la sanzione accessoria venga comunque applicata.

Una simile diversificazione di giudizi potrebbe trovare giustificazione solo nel caso in cui si dovesse ritenere che la giurisdizione sulla "comunicazione" concernente la variazione del punteggio della patente di guida spetti al giudice amministrativo. Ma una simile ipotesi è contrastata dalla univoca giurisprudenza di queste Sezioni Unite prima richiamata, nonché da quella del giudice amministrativo che, chiamato a giudicare della impugnazione rivolta avverso una comunicazione di avvenuta variazione in peius del punteggio, ha, alla luce di Cass., S.U., n. 20544 del 2008, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, 6^ sezione, 27 dicembre 2010, n. 9403).

4.2. La diversa soluzione, in base alla quale non sarebbe possibile adire il giudice di pace onde far accertare la illegittimità del preannuncio di decurtazione dei punti, inoltre, sembra non tenere conto del fatto che la contestazione della violazione può assumere carattere definitivo, quanto alla sanzione pecuniaria principale, per effetto del pagamento in misura ridotta a seguito di notifica del verbale; pagamento che, invece, non spiega effetto sulla ammissibilità dei rimedi giurisdizionali quanto alla sanzione accessoria di tipo personale.

La già citata sentenza n. 20544 del 2008 di queste Sezioni Unite ha infatti affermato il principio per cui "in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 C.d.S., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio)".

Con il che, se risulta confermato che la sentenza ora menzionata ha di fatto riconosciuto - contrariamente a quanto ipotizzato nella ordinanza interlocutoria - l'ammissibilità della diretta proposizione di doglianze avverso il verbale di accertamento della violazione con riferimento alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, a prescindere dallo svolgimento del procedimento delineato dall'art. 126-bis C.d.S., commi 2 e 3, risultano altresì individuati profili di rilevanza del detto rimedio prima ancora che l'organo accertatore trasmetta al competente ufficio ministeriale la comunicazione dell'avvenuta definizione della contestazione, perché possa poi procedersi alla successiva comunicazione della variazione all'interessato.

4.3. Sotto altro profilo non può escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nella giurisprudenza maggioritaria e ribadito nella ordinanza interlocutoria, la sussistenza dell'interesse del destinatario del preannuncio di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida a far valere la illegittimità, non solo della contestazione afferente alla violazione della disposizione C.d.S., ma anche della preannunciata applicazione della sanzione accessoria.

Si è in precedenza rilevato che l'art. 126-bis, al comma 6, individua e conseguenze che si verificano nel caso in cui la commissione di più violazioni C.d.S. determini la perdita totale del punteggio assegnato ad ogni conducente al momento del rilascio della patente di abilitazione alla guida (ovvero, per i soggetti già titolari di patente alla data di entrata in vigore del citato art. 126-bis, per effetto della introduzione di tale disposizione). La conseguenza della erosione della dotazione di punti consiste in ciò che il titolare della patente di guida deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Si tratta, all'evidenza, di conseguenze che discendono dall'accumulo di decurtazioni dei punti dalla patente di guida, sicché non pare in alcun modo revocabile in dubbio la sussistenza dell'interesse del destinatario della preannunciata decurtazione a prevenire le conseguenze stesse, proponendo i prescritti rimedi già in sede di contestazione della legittimità della violazione e delle conseguenti sanzioni; e ciò sia facendo valere i vizi propri dell'accertamento della violazione, direttamente incidenti sia sulla sanzione pecuniaria che su quella accessoria, sia prospettando vizi propri della sanzione accessoria.

Non deve indurre a dubitare della sussistenza dell'interesse il rilievo che, una volta intervenuta la revisione della patente, il destinatario della stessa potrebbe far valere i vizi delle singole decurtazioni che hanno concorso a determinare la perdita totale del punteggio. La astratta possibilità dell'esperimento di una tutela differita in relazione al provvedimento di revisione, non può di per sè precludere la ammissibilità, sotto il profilo dell'interesse ad agire, della impugnazione immediata del preannuncio di decurtazione, onde prevenire, nel caso in cui la sanzione accessoria della singola decurtazione dei punti dovesse risultare illegittima, la stessa necessità della sottoposizione a nuovo esame di idoneità tecnica ovvero la stessa adottabilità del provvedimento di revisione della patente.

4.4. Non è inoltre senza rilievo il fatto che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già riconosciuto la immediata ricorribilità avverso il preavviso di fermo amministrativo.

In una prima occasione, si è affermato che "il preavviso di fermo amministrativo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass., S.U., 11 maggio 2009, ord. n. 10672).

Successivamente, la medesima tutela è stata estesa anche al preavviso di fermo amministrativo relativamente alle obbligazioni di natura extratributaria, essendosi affermato che "il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, - in forza dei quale il

concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo" (Cass., S.U., 7 maggio 2010, n. 11087).

Da tali decisioni emerge infatti che, ai fini della immediata impugnabilità di un atto di preavviso - sia esso concernente una sanzione amministrativa, come nel caso del preavviso di contravvenzione, ovvero un provvedimento con finalità cautelari e strumentali alla riscossione delle imposte, quale il fermo amministrativo - è necessaria la sussistenza di un interesse autonomo ed attuale. E un simile interesse sussiste, come prima dimostrato, con riferimento al preannuncio di decurtazione dei punti dalla patente di guida per effetto della violazione di disposizioni C.d.S. che detta sanzione accessoria comportino.

Nè potrebbe obiettarsi che il preannuncio della decurtazione, a differenza del verbale di contestazione, non sarebbe suscettibile di acquisire, per effetto della mancata impugnazione, efficacia di titolo esecutivo. Al contrario, si è prima rilevato come la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida ripeta la propria effettività proprio dal verbale (o, in caso di ricorso amministrativo, dalla ordinanza-ingiunzione) che detta decurtazione abbia preannunciato, non rinvenendosi nel successivo procedimento finalizzato alla comunicazione all'interessato dell'avvenuta variazione della situazione dei punti, l'adozione di un qualsivoglia atto provvedimentale.

4.5. Da ultimo, non può non rilevarsi che il legislatore, nel dettare con il decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, all'art. 7, comma 12, sotto la rubrica "Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione C.d.S.", ha stabilito che il giudice, quando rigetta l'opposizione, "non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida", con il che implicitamente riconoscendo che tra le sanzioni accessorie alle quali, ai sensi del comma 4, medesimo art. 7, si estende l'opposizione, è senz'altro ricompresa quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

5. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto:

"In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni C.d.S. che, ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

6. Si può ora procedere all'esame dei due motivi di ricorso.

6.1. Il primo motivo, nella parte in cui si eccepisce la inammissibilità originaria dell'opposizione per intervenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, è infondato alla luce del già richiamato principio secondo cui "in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 C.d.S., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata" (Cass., S.U., n. 20544 del 2008, cit.).

6.2. Con il medesimo primo motivo, le amministrazioni ricorrenti eccepiscono la inammissibilità dell'opposizione per tardività, per essere stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale.

6.3. L'esame di questo profilo del primo motivo va preceduto da quello relativo al secondo motivo, con il quale il Ministero dell'Interno deduce la erroneità della sentenza impugnata sul rilievo che nessuna disposizione prescriverebbe che nel verbale di contestazione si dia comunicazione al destinatario della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida conseguente alla contestata violazione.

6.4. Il secondo motivo è infondato.

Come si è in precedenza rilevato, l'art. 126-bis C.d.S., comma 1, ultimo periodo, sin dalla sua originaria formulazione, prevede che "L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione". Tanto basta per affermare la non fondatezza del secondo motivo, non essendo controverso che il verbale notificato all'intimato non conteneva alcuna indicazione in ordine alla sanzione accessoria applicabile per effetto della violazione contestata.

6.5. Il rigetto del secondo motivo comporta altresì il rigetto del primo motivo, atteso che, non essendo contenuta la indicazione della sanzione accessoria nel verbale notificato all'intimato, l'opposizione da questi proposta avverso la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e statistici - Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre concernente l'avvenuta decurtazione di dieci punti dalla patente di guida costituiva il primo atto con il quale il destinatario della sanzione accessoria era stato posto in condizione di conoscere l'applicabilità della stessa per effetto della violazione contestata con il verbale.

Deve quindi affermarsi che la mancata indicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida nel verbale di contestazione della violazione notificato all'interessato non consente la decorrenza del termine per la proposizione della opposizione avverso la detta sanzione accessoria; opposizione che, quindi, deve ritenersi tempestivamente proposta anche oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale, purché la stessa sia proposta entro il medesimo termine decorrente dalla comunicazione del primo atto con il quale il destinatario della comunicazione è posto a conoscenza della possibile applicazione (ovvero a seguito della comunicazione dell'autorità amministrativa competente, della avvenuta variazione del punteggio per effetto - come nel caso di specie - dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta) della sanzione accessoria.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2011. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012

 


da ricercagiuridica.com

 

Martedì, 06 Marzo 2012
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