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Corte di Cassazione 11/05/2012

Predisposizione verbale - affidamento a società private - notifica - consegna alle poste

(Cass. Civ., sez.II, 10 maggio 2012, n. 7177)

(Omissis)

1. impugna la sentenza  del giudice unico del Tribunale di Biella, resa in appello, che ha accolto l'impugnazione proposta dal Comune di G., così confermando la sanzione amministrativa irrogatagli per violazione degli articoli 41 e 146 commi 3 e 3 bis, del codice della strada per aver attraversato l'incrocio con semaforo indicante luce rossa, accertamento effettuato tramite apparecchiatura T-RED non presidiata.
2. - Il giudice di pace di Biella aveva accolto l'opposizione dell'odierno ricorrente, ritenendo fondate alcune violazioni formali e precisamente: assenza di formale attestazione di conformità all'originale della copia del verbale notificata; verbale privo di data; mancato accertamento da parte degli agenti di polizia locale; notificazione effettuata da società privata; insufficienza del materiale probatorio in presenza di una sola foto.
3. - Su tali punti venivano svolti specifici motivi di impugnazione da parte del Comune, mentre l'appellato, odierno ricorrente, richiamava altri 11 motivi di opposizione pure proposti in primo grado, aggiungendone anche un dodicesimo. I motivi in questione sono relativi: alla mancata contestazione immediata e al difetto di motivazione (punto 1); alla mancata omologazione, alla mancata verifica periodica e alla prova di funzionalità dell'apparecchiatura (punti 2, 3, 4, 5), alla violazione della legge n. 241/90 e seguenti quanto alla procedura di acquisizione dei dati (punto 6); alla violazione dell'art. 41, commi 10 e 11 (punto 7); alla violazione dell’articolo 3 della legge n. 689/81, quanto alla assenza di colpa (punto 8); alla violazione dell’articolo 4 del decreto legge n. 121 del 2002 (punto n. 9); all'inidoneità della cartellonistica stradale (punto 10); all'illegittimità del verbale (punto 11).
3. - Il giudice dell'appello rilevava che i motivi riportanti i numeri 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 11 erano stati "astrattamente e genericamente enunciati in primo grado", ritenendoli, quindi, inammissibili stante la specificità del procedimento ex art. 22, e segg. della legge n. 689 del 1981, strutturato sulla base della necessità della domanda e non potendo il giudice pronunciare d'ufficio se non su motivi proposti specificamente dalla parte a base dell'opposizione. Rilevava, altresì, che la specifica indicazione dei motivi, effettuata solo in appello, integrata da un ulteriore dodicesimo motivo (errata e falsa applicazione del decreto legge n. 184 del 2005) non era sufficiente a sanare la mancata tempestività con riguardo al divieto dei nova in appello, rilevabile pure d'ufficio.
Esaminava, quindi, nel merito i motivi indicati ai numeri 1, 4, 5 e 7, ritenendoli infondati. In particolare osservava quanto segue.


Quanto alla ritenuta anomalia dell'iter notificatorio, il giudice dell'impugnazione riteneva valido il procedimento notificatorio seguito sulla base dell'art. 201 comma 3. In particolare non assumeva alcun rilievo l'eccezione relativa alla competenza territoriale dall'agente postale, non essendo applicabili alle infrazioni al codice della strada la previsione di cui agli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, (vedi Cass. 2008 n. 23588).
Quanto al mancato diretto compimento da parte dell'agente accertatore delle attività previste dall’articolo 3, commi 2 e 3 dalla L. n. 890/82,  per aver inviato copia del verbale in via telematica ad una società privata cui era stato affidato il compito della stampa, dell'imbustamento e presentazione agli uffici postali per la notifica a mezzo posta, il giudice rilevava in primo luogo che la notifica era stata effettuata dalle Poste Italiane e non da un'agenzia recapiti (Cass. 2006 n. 22375). Osservava poi che la questione in esame riguardava l'utilizzazione di un soggetto privato per le attività suindicate, concludendo per la legittimità delle stesse in mancanza di una previsione espressa di una causa di nullità. Nel caso in questione comunque la notifica era stata regolarmente effettuata a mezzo delle Poste Italiane. In ogni caso escludeva trattarsi di inesistenza della notifica, sussistendo semmai un caso di nullità della stessa per inosservanza alle forme (Cass. 2006 n. 2817) da ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, stante la proposizione di tempestiva opposizione.
Giudicava, inoltre, regolare il sistema di rilevazione dell'infrazione adottato dal Comune tramite apparecchiatura T-RED, stante l'avvenuta acquisizione di quattro diversi fotogrammi, che avevano consentito di cristallizzare i vari momenti dell'attraversamento dell'incrocio. Rilevava ancora la conformità alla legge della notifica del verbale privo di sottoscrizione, quando lo stesso sia redatto con un sistema automatizzato ai sensi dell'art. 383 comma 4 e art. 385 commi 3 e 4 del regolamento di esecuzione del codice della strada e ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993, (Cass. 2006 n. 21918). Nè era necessaria l'indicazione della data di redazione del verbale, non richiesta dall'art. 201 del codice della strada e articolo 383 relativo regolamento, essendo necessaria solo quella relativa alla violazione.

Il giudice dell'impugnazione riteneva ancora legittima la predisposizione del verbale da parte di un privato, nel caso in cui l'agente abbia provveduto ad effettuare i relativi controlli, dovendosi le attività esternalizzate ritenere mera attività materiale.
Nè poteva aver rilievo la mancata immediata contestazione, avendo l'art. 201 comma 1 bis, lett. b), nella formulazione vigente all'epoca della violazione, escluso la necessità della contestazione immediata nel caso di "attraversamento incrocio con semaforo indicante luce rossa", non essendo neanche necessaria l'indicazione dei motivi della mancata contestazione per essere avvenuto l'accertamento con apparecchiatura debitamente omologata. Nel verbale era comunque indicata l'apparecchiatura utilizzata e la sua omologazione. Quanto poi alle verifiche e alle eventuali tarature periodiche dell'apparecchiatura, osservava il giudice del gravame che la taratura, non essendo l'apparecchiatura in questione uno strumento di misura, si riferisce ad una diversa "impostazione" dell'apparecchio all'esito del controllo del suo funzionamento, verifica che in concreto risultava effettuata alcuni giorni prima dell'accertamento. Quanto infine all'inadeguatezza del tempo di accensione della luce gialla, impostato a quattro secondi, rispetto alla possibilità di arresto del veicolo, il giudice dell'impugnazione rilevava che la questione risultava nel caso in questione ininfluente, posto che la stessa parte opponente aveva affermato di trovarsi in prossimità della linea di arresto quando il semaforo segnalava luce rossa da almeno 2,5 secondi, tempo indicato come sufficiente ad arrestare un veicolo in marcia alla velocità di 50 km l'ora. Nè la presenza della luce gialla a tale distanza autorizzava il conducente ad optare per liberare l'incrocio, essendo tale manovra consentita solo quando la luce gialla si accenda allorchè il veicolo sia così prossimo all'incrocio da non consentirne l'arresto.
4. - Il ricorrente articola 7 motivi di ricorso. Nessuna attività ha svolto l'amministrazione intimata.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1.1 motivi del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 23 della legge n. 689/81 in combinato disposto con l'art. 320 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 del relativo regolamento e dell'art. 112 c.p.c. posto che il Comune si era difeso nella comparsa di costituzione e di risposta rispetto ai motivi dichiarati inammissibili dalla sentenza, perchè enunciati nell'opposizione astrattamente e genericamente ed aveva quindi accettato il contraddittorio su di essi dopo la loro integrazione in udienza.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non riporta il tenore delle integrazioni che assume apportate in primo grado ai motivi e le espressioni con le quali il Comune avrebbe mostrato nella comparsa di costituzione di intendere i motivi e, comunque, di accettare il contraddittorio su di essi dopo la loro integrazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla regolarità dell'iter notificatorio. Assume l'erroneità dell'assunto della sentenza, secondo il quale non erano state contestate in fatto le modalità di redazione e notifica del verbale di contestazione e, premesso che l'esecuzione della notifica "è momento procedurale ontologicamente essenziale in ordine alla legittimità dell'atto accertativo", deduce che l'opponente aveva costantemente eccepito l'illegittimità dell'accertamento perchè alla verbalizzazione avevano provveduto dipendenti di una ditta privata.
Anche tale motivo è inammissibile, in quanto in ordine alla contestazione dell'iter procedurale la sentenza ha ritenuto ammissibile il solo primo motivo di opposizione con il quale il ricorrente aveva "eccepito l'inesistenza della notificazione del verbale di contestazione" e la conseguente estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta ed in relazione a tale eccezione ha affermato che "in fatto" non erano contestate le modalità con le quali il verbale di contestazione era stato notificato e che la materia del contendere si incentrava tutta sulla verifica in diritto della validità di tale procedimento notificatorio. La deduzione del ricorrente di aver eccepito anche l'illegittimità dell'accertamento sulla scorta del fatto che alla verbalizzazione provvedevano i dipendenti di una ditta privata attinge quindi un accertamento c he la sentenza ha ritenuto precluso dai limiti posti dai motivi di opposizione.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui l'art. 201 del codice della strada dell’articolo. 385 relativo reg. esec. degli articoli 148 e 149 del c.p.c. e dell’articolo 3 della legge n. 890 del 1982. Assume il ricorrente che il verbale della violazione veniva redatto e notificato da soggetti terzi previa la conferma telefonica da parte dell'amministrazione e che "nessuna norma consente all'agente di polizia di trasmettere per flusso telematico il verbale di accertamento, senza peraltro alcuna garanzia di autenticità di detto procedimento"; aggiunge che è stata riduttiva la pronuncia della sentenza sulla sola mancata redazione della relazione di notificazione o mancata consegna, da parte del pubblico ufficiale, del plico raccomandato per posta.
Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte con riguardo al secondo motivo nella parte in cui la censura attiene a fasi diverse dalla notificazione dell'atto. Del resto occorre osservare che la notifica consiste nella consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi (art. 137 c.p.c., comma 2) che, a norma dell'art. 156 codice di rito, la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona cui è fatta o sulla data. L'art. 385 reg. C.d.S., prevede che uno degli originali o copia autenticata sia inviata a cura del responsabile dell'ufficio o comando o da un soggetto da lui delegato e, anche se tale ultima espressione può far riferimento ad un altro pubblico ufficiale, il ter mine "cura" lascia intendere che possa essere incaricato un terzo degli adempimenti relativi all'imbustamento e alla consegna dei plichi al servizio postale. Del resto questa Corte sul punto specifico ha escluso che fosse possibile ritenere abilitati alla notifica a mezzo posta soggetti privati diversi dalle Poste Italiane, poichè le norme sulla notificazione degli atti giudiziali a mezzo della posta come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, indicano con certezza che i prescritti adempimenti, in quanto finalizzati a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all'esito del procedimento notificatorio, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti e non possono formare oggetto della concessione a privati (Cass. 2006 n. 20440). Da ciò però deriva che le attività intermedie, di natura materiale, ben possono essere affidate a soggetti terzi, anche privati.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 385, comma 3 del d.P.R. n. 495 del 1992, secondo periodo, quanto all'inapplicabilità della disciplina della redazione meccanizzata del verbale. Osserva il ricorrente che è inapplicabile la disciplina della redazione meccanizzata del verbale, perchè la copia consegnata recava la firma autografa del verbalizzante riprodotta in forma meccanica e la firma autografa del responsabile servizio.
Il motivo, di non agevole comprensione, sembra far riferimento ad una invalidità in ipotesi derivata da una attestazione, effettuata in forma meccanografica, non prevista come necessaria secondo il disposto della richiamata normativa. Ciò evidentemente si traduce in un'irregolarità che non può inficiare l'atto, che, proprio perchè realizzato in forma automatizzata, richiede minori formalità. E ciò è funzionale allo scopo individuato dal legislatore e condiviso dallo stesso ricorrente, di agevolare l'attività della Pubblica Amministrazione a fronte dei numerosi atti da contestare. Sulla validità di tale atto questa Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, affermando la sufficienza dei requisiti minimi richiesti dalla norma, funzionali allo scopo di semplificazione perseguito dal legislator e, giungendo di recente ad affermare (Cass. n. 532 del 15 gennaio 2010 - Rv. 611163) che "In tema di violazioni del codice della strada , il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso", così ritenendo vizio meramente formale e non causa di nullità la discrasia esistente tra il contenuto dell'originario verbale redatto dall'organo accertatore ed il contenuto, più succinto e meno particolareggiato, del verbale meccanizzato, unico ad essere stato oggetto di notifica.< br /> Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 200 comma 1 e art. 201 del codice della strada. La parte ricorrente assume che con la censura relativa all'omessa immediata contestazione aveva inteso in realtà lamentare la preordinata e costante assenza di pubblico ufficiale nel luogo della violazione. La questione, così come oggi è proposta, risulta nuova e quindi inammissibile.
Con il sesto e settimo motivo di un ricorso parte ricorrente denuncia la violazione della legge n. 241 del 1990 recante norme sul procedimento amministrativo e dell’articolo 4 del decreto legge n. 121 del 2002, con riguardo all'omologa dell'apparecchiatura. Entrambi tali motivi erano stati proposti inizialmente e dichiarati inammissibili per la loro genericità. Vanno quindi rigettati per quanto già indicato per la censura relativa al primo motivo.
2. - Il ricorso è infondato e va respinto. Nulla per le spese.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
(Omissis)

 

da Polnews

 

Venerdì, 11 Maggio 2012
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