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Danno biologico

Quando una persona fisica subisce una lesione nel fisico o nella psiche si realizza il danno biologico, che deve essere risarcito in quanto l’integrità fisica è un bene costituzionalmente garantito.

1. Nozione

2. Risarcimento

3. Liquidazione del danno biologico



1. Nozione

Al fine di comprendere il concetto di danno biologico bisogna partire dalla premessa che l’integrità della persona è bene primario, che deve essere tutelato giuridicamente non solo quando la menomazione abbia compromesso, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive, ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell’individuo.

Per impostare correttamente la problematica connessa al danno biologico è necessario dunque enunciare il postulato secondo il quale alla persona deve essere riconosciuto un valore patrimoniale, indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa o produttiva.

L’uomo in quanto persona deve essere sempre tutelato dall’ordinamento giuridico a prescindere dal reddito o dal lucro che possa trarre dall’impiego delle sue energie fisiche o intellettive. La lesione di natura biologica è di per sé un quid che intacca l’integrità fisica o psichica dell’uomo e costituisce quindi un danno che deve essere giuridicamente riparato, allorquando sia la conseguenza di un comportamento doloso o colposo imputabile ad altri. Il diritto di ogni persona alla salute, intesa in senso ampio come integrità fisiopsichica, è riconosciuto e protetto in tutti gli ordinamenti giuridici.

Nel nostro ordinamento vanno ricordate le seguenti principali disposizioni: art. 32 della Costistuzione; artt. 2043 e 2059 del codice civile; artt. 581, 582, 590 del codice penale; le norme sulla tutela del lavoratore contenute nella L. 300/70; la L. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche.

Va ricordato che anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1979 ha affermato che il bene della salute risulta direttamente tutelato dall’art. 32 della Costituzione non solo nell’interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Tuttavia la stessa sentenza sembra ricondurre il danno alla salute nell’ambito dei danni non patrimoniali, risarcibili solo ai sensi dell’art. 2059

La dottrina e la giurisprudenza tradizionali sostengono questa tesi adombrata dalla Corte.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione "Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice." (Sentenza 12/05/2006, n. 11039).

Parte della dottrina, invece, premettendo una diversa nozione di danno patrimoniale, ritiene che la salute è un bene valore che fa parte del patrimonio del soggetto e la sua violazione, qualora sia imputabile ad altri a titolo di dolo o di colpa, deve dar luogo al risarcimento del danno il quale, considerato in se stesso, prescindendo dalle sue eventuali ripercussioni psichiche, non può non avere che natura patrimoniale (ALPA).

2. Risarcimento

Storicamente al fine del risarcimento del danno biologico si sono succedute diverse posizioni dottrinarie e giurisprudenziali.

Secondo una prima impostazione, allorquando si debba accertare l’entità del danno patrimoniale subito da una persona che svolga attività lavorativa retribuita, deve essere applicato il criterio fondato sul reddito del danneggiato. Non si ritiene che tale criterio sia in contrasto con l’art. 3 della Costituzione perché, se è vero che ai sensi dell’art. 36 della medesima Carta Costituzionale, la retribuzione è commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, non può dubitarsi che il danno, il quale incida su attività lavorative diverse e su redditi diversi, deve essere risarcito in modo diverso.

D’altra parte è stato osservato che il criterio di valutazione basato sul guadagno non è da solo sufficiente ai fini della liquidazione del danno dovendosi valutare anche la percentuale di invalidità provocata.

Nell’ipotesi in cui il danneggiato non goda di reddito lavorativo si parla di reddito figurato che per la casalinga si calcola in base alla sua collaborazione nella famiglia, per il disoccupato in base alla prospettive di lavoro, per il bambino in base al costo della sua educazione e del suo allevamento. In questa ipotesi, però, è stato proposto di applicare per analogia l’art. 4 legge 27 febbraio 1977 n. 39, secondo il quale i criteri di liquidazione del danno alla persona sono due: il primo è fondato sulla capitalizzazione del reddito di lavoro; il secondo, valevole quando il soggetto non ha reddito, impone di porre a base del calcolo un reddito comunque non inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale.

Questa impostazione è stata criticata perché, se il diritto alla salute deve essere considerato come voce autonoma, al di là delle conseguenze che la violazione ha prodotto sull’attitudine a esprimere reddito, non si può ammettere che una medesima lesione porti a somme risarcitorie assai distanti tra loro proprio per effetto dell’eccessivo (se non unico) rilievo del reddito percepito. Si tratta, in effetti, di un criterio destinato a riprodurre in sede di risarcimento quelle disuguaglianze economico-sociali che è disegno costituzionale rimuovere (art. 3 Costituzione).

Avverso la soluzione differenziata per reddito effettivo o presumibile del danneggiato, si è formata la giurisprudenza genovese (sentenze degli anni 74-75) che, nell’attuare un criterio egualitario per età e per sesso, ha utilizzato la nozione di reddito nazionale pro capite. Si è affermato che il danno alla salute in sé considerato deve essere valutato e quindi liquidato in termini esattamente uguali per tutte le persone, salvo a tener conto delle rispettive età, e a tal fine si è indicata la possibilità di far riferimento al reddito medio nazionale, l’ultimo ufficialmente noto al momento in cui si deve operare la liquidazione.

Sotto la spinta di recenti proposte dottrinarie, diversa è stata la strada intrapresa dalla giurisprudenza toscana che, ribadendo ora la necessità di risarcire la menomazione in quanto tale ora l’autonomia concettuale del danno alla salute, sottolinea l’opportunità di una liquidazione equitativa. Questa indubbiamente ha il vantaggio della flessibilità e del maggior adeguamento alle esigenze e circostanze della fattispecie concreta, ma ha bisogno di essere precisata. Invero non può consistere in un’operazione arbitraria, ma in una valutazione discrezionale, che tenga conto delle particolarità esistenziali della persona, cioè di quelle esigenze connaturate alla sua personalità ed attinenti quindi al suo libero sviluppo (particolare sarà il danno alle orecchie per un musicista). In tal modo la liquidazione del danno viene fortemente individualizzata, personalizzata, senza però far riferimento, almeno in via principale, al reddito di lavoro.

Tuttavia il tema del risarcimento del danno è in continua evoluzione e particolare attenzione deve essere prestata ai più recenti orientamenti giurisprudenziali tesi ad assicurare una tutela che sia al tempo stesso adeguata al caso concreto ed uguale per tutti.

Si può dire ormai raggiunto il convincimento in base al quale in caso di lesione alla persona il risarcimento del danno va liquidato prendendo in considerazione innanzitutto il danno biologico in senso stretto, inteso come menomazione della integrità psicofisica, in sé considerata, prescindendo dagli ulteriori riflessi economici, da valutare nel rispetto del principio di uguaglianza, in quanto il bene salute è riconosciuto dalla Costituzione a tutti gli individui in misura eguale (artt. 2 e 3).

Come già rilevato, un importante orientamento giurisprudenziale accoglie il criterio della liquidazione secondo equità, conforme alle disposizioni normative del codice qualora manchino criteri obiettivi per la esatta quantificazione del pregiudizio considerato (Cassazione 4 settembre 1990, n. 9118).

Tuttavia il ricorso all’equità determina ingiustificate disparità di trattamento, a seconda dei principi adottati da ciascun singolo giudice che possono condurre a risultati diversi anche in relazione a casi analoghi (RODOTA’).

Per ovviare a tale inconveniente la giurisprudenza di merito milanese ha elaborato e diffuso delle tabelle di calcolo, frutto di un’operazione di ricerca compiuta da presidenti e giudici di varie sezioni interessate. Queste tabelle nascono dal confronto tra i vari criteri elaborati dai giudici di tribunale che si sono occupati della materia del danno alla persona e tendono alla affermazione di criteri uniformi che superino le diversità dei parametri usati presso vari uffici ed eliminino le conseguenti incertezze tra gli operatori e le possibili disparità di trattamento.

3. Liquidazione del danno biologico

Nel concreto il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:

1. La invalidità temporanea che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività. Si ricorda che la Corte di Cassazione, con la sentenza 15385/2010, confermando un precedente orientamento, si è pronunciata per l'esclusione della liquidazione della invalidità temporanea a seguito di un sinistro, se nel frattempo il danneggiato ha regolarmente percepito le retribuzioni. «..questa Corte Suprema ha affermato, nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che - rimasto infortunato per fatto illecito del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre)».

2. La invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al "danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti). La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche ai danni psichici. Tali danni psichici, ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.

 

di Michele Iaselli

 

da Altalex

 

 

Lunedì, 11 Giugno 2012
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