Incroci stradali – Sbocchi da luoghi non soggetti a pubblico passaggio – Disciplina di cui all’art. 105 dell’abrogato codice della strada
Ai fini dell’applicazione dell’art. 105 dell’abrogato codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), e per stabilire se il luogo da cui si sboccava nella strada fosse o non soggetto al pubblico passaggio, occorreva aver riguardo all’uso concreto cui il luogo era destinato, e cioè alla circostanza se esso fosse soggetto, anche solo di fatto, al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serviva di esso col passarvi uti cives e non uti sunguli: ricorreva la prima ipotesi quando il passaggio veniva esercitato da un numero indiscriminato di persone esplicanti una facoltà corrispondente all’uso della pubblica via; si configurava, invece, la seconda ipotesi allorquando il passaggio era esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovavano o per effetto di una speciale autorizzazione ovvero perché appartenenti ad una particolare categoria, ovvero ancora per lo svolgimento di peculiari attività. In tale seconda ipotesi il passaggio si considerava, in realtà, effettuato non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, bensì in ragione di un’autorizzazione che poteva essere esplicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti non individualmente identificati ma svolgenti particolari attività. (Nella specie la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la quale erano risultate adeguatamente riscontrate le emergenze probatorie dalle quali era scaturito che, in effetti, il veicolo dell’originario convenuto, venuto in collisione con quello dell’attore ricorrente in cassazione, proveniva dalla destra con diritto, perciò, di precedenza, senza che fosse risultata rilevante la qualificazione di siffatta strada come privata, essendo rimasto provato che, di fatto, era stata aperta al pubblico transito, donde l’affermazione dell’esclusiva responsabilità dello stesso attore nella determinazione del sinistro).