Accertamento con il sistema Sicve (TUTOR)
La Cassazione decide sulla competenza per i ricorsi e il Giudice è quello del territorio in cui si trova la porta di uscita
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 11 giugno 2012, n. 9846
Codice della strada – Eccesso di velocità – Rilevamento tramite Tutor – Competenza – Regole.
In tema di competenza del giudice in caso di contestazione della multa per eccesso di velocità rilevata con il Tutor, e quindi con il sistema che fa una media dei tempi di percorrenza, dev’essere investito della causa il magistrato del luogo dove è situata la porta di uscita del sistema Sicve. Infatti, l'art. 22, comma 1, della L.24/11/81 n.689 e l'art. 204-bis del C.d.S. dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Però, la violazione accertata con il sistema Sicve (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. "Tutor", (come è avvenuto nel caso in esame) si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. "Autovelox", poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente a conoscere dell'opposizione potrà utilmente farsi ricorso all'art. 9 del codice di procedura civile laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all'articolo precedente (ossia con riferimento al luogo in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. (Cass. Civ., sez. II, 11 giugno 2012, n. 9846) [Artt. 142, 201, 203, 204-bis]
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