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Tanica di gasolio nel bagagliaio che supera i 10 litri? E' reato

(Cass. Pen., sez. III, 11 gennaio 2012, n. 442)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 11 gennaio 2012, n. 442 ha escluso la possibilità di trasportare all’interno della propria autovettura delle taniche di gasolio in quantità superiore ai limiti previsti, ovvero 10 litri, configurandosi nella fattispecie il reato individuato dall'art. 40, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1995.
Nel caso di specie, a seguito di rito abbreviato, l’imputato veniva assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” con riferimento al trasporto a fini commerciali di tre taniche complessivamente contenenti 60 litri di gasolio sottratti al pagamento delle accise.
In buona sostanza, il Tribunale aveva ritenuto che il gasolio trasportato fosse destinato ad alimentare l’autovettura dell’imputato e non destinato a fini commerciali, superando in questo modo la presunzione contraria che la legge stabilisce in caso di superamento dei quantitativi indicati dalla disposizione. Contro la sentenza del Tribunale ricorre il Procuratore Generale , lamentando l’errata applicazione della legge in base alla sussistenza della presunzione “juris ed de jure” di destinazione al commercio di quantitativi di prodotti petroliferi trasportati con modalità atipiche.
I giudici del Palazzaccio non possono che riconoscere la fondatezza del ricorso. Infatti, la lettura del D. Lgs. n. 504/1995 all’articolo 11 non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quelle prospettate dal Procuratore generale.
I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali, applicandosi la disposizione anche al caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. Al riguardo, gli Ermelliniritengono del tutto evidente che il trasporto atipico di carburante sia riferito a quello che non sia contenuto nei serbatoi normali dell’autovettura, ritenendo questi ultimi come quelli installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante stesso.
E’ il caso delle taniche trasportate all’interno del veicolo, ipotesi atipica e dunque contraria alla previsione normativa.
Da qui l’annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio.

(Altalex, 6 marzo 2012. Nota di Alessandro Ferretti)

 

 

da amicipolstrada.blogspot.it

Mercoledì, 18 Gennaio 2012
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