Danni da insidia stradale: i più recenti orientamenti si consolidano
La sentenza 8 maggio 2012, n. 6903 della Cassazione Civile, Sezione III, si segnala in quanto, riproponendo alcuni dei più recenti ed innovativi principi dettati dalla Suprema Corte in tema di danni da insidie stradali, rappresenta un evidente segnale di consolidamento degli orientati giurisprudenziali in materia, sino a poco tempo addietro molto altalenanti e tali da giustificare una forte incertezza in merito ai criteri da utilizzare nel diritto pretorio nella risoluzione dei casi concreti.
La “stabilizzazione” degli orientamenti, in particolare, emerge sotto un duplice aspetto: il profilo della applicabilità o inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione e, per altro verso, in tema di concorso di colpa del danneggiato.
Sotto il primo profilo, in linea con i principi espressi da Cassazione civile, sez. III, sentenza 22 febbraio 2012, n. 2562, la Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 2051 c.c. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi:
• allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
• quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.
In linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto di strada, con conseguente applicabilità dell’art. 2051 c.c., sussiste sempre quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia.
Tale situazione, secondo gli Ermellini, è tipica delle strade ubicate all’interno della perimetrazione del centro abitato, sicché – a voler giungere alla logica conseguenza di un simile assunto – nell’ambito dei danni da insidie verificatisi su strade comunali si potrà procedere alla sistematica applicazione dell’art. 2051 c.c.
Quanto al secondo dei profili sopra evidenziati, ossia il concorso di colpa del danneggiato, la Corte di Cassazione riprende il principio da ultimo affermato in Cassazione Civile, sez. 3, sentenza 30 gennaio 2012, n. 1310.
In tema, può dirsi ormai assurto a ius receptum il principio per cui, quale che sia la figura di responsabilità applicabile al caso concreto (art. 2051 o art. 2043 c.c.), l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (…) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. Del pari, nell’ipotesi in cui il comportamento colposo dell’utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un’efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.
(Nota di Raffaele Plenteda)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 8 maggio 2012, n. 6903
Massima e testo integrale
da Altalex