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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Solidarietà - Autonomia dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni - Applicabilità autonoma - Termine di decadenza ex a 203 c.s. - Perenzione del termine per uno dei co-obbligati - Possibilità di avvalersi della sentenza favorevole emessa per l'altro – Esclusione - Inapplicabilità dell'art. 1306 c.c.

(Cass. Civ., sez. II, 26 settembre 2007, n. 20006)

In materia di sanzioni amministrative, la previsione, ex art. 196 codice della strada, della solidarietà tra proprietario e conducente responsabile della violazione comporta comunque l'emissione di due distinti provvedimenti irrogativi delle sanzioni rispetto ai quali ciascuno degli obbligati è titolare di un'autonoma facoltà di opposizione, assoggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 203 dello stesso codice; pertanto, chi abbia fatto decorre inutilmente tale termine non può avvalersi della sentenza favorevole emessa nei confronti dell'altro coobbligato, non prevedendo la normativa di settore alcuna correlazione tra i due provvedimenti ed essendo inoperante l'art. 1306 c.c., applicabile esclusivamente alle obbligazioni solidali di fonte privatistica.

 

Venerdì, 22 Giugno 2012
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