Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Finalità - Obbligo di procedere ad esecuzione forzata sul bene a mezzo del quale è stata in ipotesi commessa l’infrazione - Esclusione - Potere del concessionario di aggredire qualsiasi bene mobile registrato appartenente al debitore - Sussistenza - Fondamento
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 22 novembre 2011, n. 24646
Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Finalità - Obbligo di procedere ad esecuzione forzata sul bene a mezzo del quale è stata in ipotesi commessa l’infrazione - Esclusione - Potere del concessionario di aggredire qualsiasi bene mobile registrato appartenente al debitore - Sussistenza - Fondamento.
Il provvedimento di fermo amministrativo di un bene mobile registrato, regolato dall’art. 86 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è misura preordinata all’espropriazione forzata dei beni del debitore al fine di consentire la realizzazione del credito dell’Amministrazione. Ne consegue che, nel silenzio della legge e in conformità ai principi generati in materia di esecuzione forzata (artt. 491 e segg. C.p.c.), non c’è limite oggettivo alla realizzazione del credito dell’Amministrazione, sicchè il concessionario non è obbligato ad aggredire unicamente il bene a mezzo del quale, in ipotesi, è stata commessa l’infrazione, ma può colpire qualsiasi bene mobile registrato appartenente al debitore-contravventore. (Fattispecie in tema di preavviso di fermo amministrativo conseguente a sanzione per violazione del codice della strada). (Cass. Civ., sez. VI, 22 novembre 2011, n. 24646) [RIV-1205P449] Art. 214 c.s.