Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Opposizione - Mancata contestazione della violazione - Termine di impugnazione - Trenta giorni - Esclusione - Sessanta giorni - Configurabilità
L'opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall'articolo 204 bis C.S., e non in quello di trenta giorni di cui all'articolo 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell'opposizione, cui va riconosciuto una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Tale conclusione, peraltro, oltre che trovare sostegno sul piano dogmatico, appare altresì quella più consona ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che essa restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione dell'infrazione, come previsto dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notificato, giacché la riduzione del termine di opposizione da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza - l'omessa notificazione del verbale - che è imputabile alla sola Amministrazione, finirebbe per favorire, con riferimento al termine pe¬rentorio per impugnare, la stessa amministrazione e, per converso, sanzionare il destinatario della cartella, che è chiaramente incolpevole dell'omissione.