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Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) - Obbligo di conservazione - Impresa di trasporto su strada.
Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) - Obbligo di conservazione - Omissione - Pluralità di omissioni - Disciplina della continuazione - Inapplicabilità

(Cass. Civ., sez. Lav., 3 agosto 2007, n. 17073)

L'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conserva¬zione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, atteso che l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) è sanziona¬ta dall'art. 19 della legge n. 727 del 1978 in relazione a ciascun giorno lavorativo, avendo il foglio di registrazione una propria individualità ed autonomia, come emerge dall'art. 15 comma secondo del regolamento CEE n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione «per ciascun giorno in cui guidano» e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore.
In tema di obblighi dell'impresa di trasporto su strada, la pluralità di violazioni alla normativa che im¬pone l'obbligo di conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) non configura l'ipotesi di continuazione ex art. 8 della legge n. 689 del 1981 ma l'ipotesi di concorso materiale, atteso che le violazioni stesse danno luogo a condotte distinte e che le registrazioni sono riferite a distinti giorni lavorativi.

 

 

Venerdì, 29 Giugno 2012
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