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Limiti alla circolazione - Zone a traffico limitato - Svolgimento del servizio postale - Necessità - Limitazioni - Condizioni

(Tar Veneto, Sez. I, gennaio 2008)

I comuni e gli altri enti proprietari delle strade, nel regolare, ex artt. 6 e 7 nuovo C.S., la circolazione nella ztl costituita ai fini di riduzione del traffico e dell'inquinamento, debbono comunque consentire ai fornitori di servizi postali (nella fattispecie: corrieri-espresso) lo svolgimento in autonomia del servizio in conformità alla normativa vigente (D.L. vo 22 luglio 1999 n. 261), potendo unicamente pretendere da detti fornitori di servizi postali che, ai pre¬detti fini di riduzione dell'inquinamento e di tutela della salute, si avvalgano, per l'accesso in determinate zone del territorio comunale, di veicoli a ridotto impatto ambientale, laddove una simile pretesa venga comunque avanzata, coerentemente, nei riguardi di tutti i soggetti pubblici presenti od operanti nel territorio comunale.

 

Lunedì, 02 Luglio 2012
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