SISTRI dopo il Decreto Sviluppo: errare humanum est…
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum!
Quando il rimedio può essere… peggiore del male.
Sommario
1 – Premessa
2 – Le modifiche apportate al T.U.A. dal D.Lgs. 205/2010
3 – Le modifiche apportate all’art. 258 TUA
4 – Il rimedio
5 – Un rimedio solo apparente
6 – Nuova svista indotta
7 – Regime sanzionatorio vigente
8 – Conclusioni
Anche chi non avesse mai pronunciato la locuzione latina «Errare humanum est…..», probabilmente, dovrà iniziare ad usarla – per primo chi scrive –, se non altro, a mo’ di mantra utile a scongiurare la possibilità di incorrere in errori indotti dalla imperversante complessità della vigente disciplina ambientale.
E’ con una certa insofferenza che ci riaccostiamo al tormentone «SISTRI & C.», pur se – stavolta – in via del tutto incidentale e quindi senza affrontare direttamente la sostanza dell’italico sistema di tracciabilità dei rifiuti: momentaneamente abrogato lo scorso anno[1], poi risorto, quindi ri-prorogato e, adesso, “sospeso” – in termini di entrata in operatività – dall’articolo 52, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 « Misure urgenti per la crescita del Paese », pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, con entrata in vigore prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione: oggi.
Anche stavolta – come sempre più spesso capita in questo periodo emergenziale – si tratta di una previsione statuita con decreto legge e quindi connotata da una provvisorietà, che, pur avendo forza di legge nell’immediato, produce effetti solo temporanei, essendo destinata a perdere efficacia “retroattivamente” se il Parlamento non dovesse convertirlo in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (salvo farne salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza).
In ogni caso – ad eccezione delle possibili modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione del decreto legge –, tale provvisorietà non incide sulle considerazioni di seguito esposte, dal momento in cui le stesse hanno attinenza non tanto col predetto sistema, quanto con le ripercussioni che la sua mancata operatività ha prodotto sulla disciplina sanzionatoria in materia di registri di carico e scarico (art. 190 TUA) e di formulari (art. 193 TUA). Operatività che, comunque, anche senza la statuizione del citato art. 52, non si sarebbe avuta prima dell’oramai prossimo 1° luglio 2012[2], con la conseguente (ma non da tutti riconosciuta) stagnazione fino a tale data dell’anzidetta disciplina sanzionatoria.
Con l’occasione, auspichiamo anche di riuscire a fornire un’ipotesi di risposta a chi si chiede come mai la Suprema Corte di Cassazione, con la propria sentenza Cass. pen. Sez. III, 24 aprile 2012, n. 15732, abbia continuato a concludere – senza dare il minimo rilievo a quanto stabilito dal comma 2-bis dell’art. 39 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 – per il verificatosi “…venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti …”[3] (intervenuto a seguito della modifica all’art. 258 TUA, apportata dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205).
La ragione, a nostro avviso, esiste e, in ipotesi, riteniamo sia formalmente fondata.
Con il comma 1 dell’articolo 16 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata “prevista” l’introduzione « nel » D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale o TUA):
• di una nuova versione dell’articolo 188,
• del nuovo articolo 188-bis,
• del nuovo articolo 188-ter,
• di una nuova versione dell’articolo 189,
• di una nuova versione dell’articolo 190,
• di una nuova versione dell’articolo 193.
Introduzione che, ancora oggi non attuata, continua ad essere soltanto “prevista”, considerato che il comma 2 dello stesso articolo 16, prevedendo: « 2. Le disposizioni del presente articolo [n.d.r.: l’articolo 16] entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni. », di fatto “condiziona” l’entrata in vigore delle «disposizioni previste dallo stesso articolo 16» al verificarsi, in concreto, dell’operatività del Sistema SISTRI: prevista, fino ad ieri, per il 1° luglio 2012, ma, con l’odierna pubblicazione del decreto legge in commento, da doversi intendere procrastinata a data ancora da stabilire.
Si badi bene !! Ciò che risulta essere «condizionato» allo scadere del termine di effettiva operatività del sistema SISTRI, non è l’entrata in vigore della nuova versione dell’articolo 188, del nuovo articolo 188-bis, del nuovo articolo 188-ter, della nuova versione dell’articolo 189, della nuova versione dell’articolo 190, e della nuova versione dell’articolo 193, bensì l’entrata in vigore dell’articolo 16 del D.Lgs. 205/2010 e la (solo) conseguente introduzione/modifica di tali articoli nel/del TUA.
Ne consegue che, mentre scriviamo, non essendo ancora entrato in vigore tale articolo, non può dirsi attuato quanto previsto dal proprio comma 1.
Quindi, oggi, non soltanto non possono considerarsi modificati o sostituiti i testi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, ma non possono neppure considerarsi introdotti, in tale decreto, gli articoli 188-bis e 188-ter. Tutt’altro, pensandoci bene, con la pubblicazione e l’entrata in vigore del citato decreto legge « Misure urgenti per la crescita del Paese », tali introduzioni-modificazioni-sostituzioni dovranno considerarsi ulteriormente «sospese» fino a data da stabilire a mezzo di apposito decreto ministeriale[4].
Non essendo divenuta operativa l’introduzione prevista dal citato art. 16, è necessario dover considerare attualmente vigente, nel corpo del D.Lgs. 152/2006, la versione degli articoli 190 e 193 preesistente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 205/2010.
Stessa sorte, però, non è toccata all’art. 258 del TUA.
Il destino dell’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 – come dicevamo – è stato diverso da quello degli articoli 190 e 193, in quanto l’articolo 35 del D.Lgs. 205/2010 – a differenza del proprio art. 16 – ne ha determinato l’immediata sostituzione con la nuova versione prevista da quest’ultimo decreto legislativo: entrato in vigore dal giorno 25 dicembre 2010.
Tutto questo – in costanza dello stallo previsto per gli artt. 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 – ha fatto sì che, già oggi (e fin dal 25.12.2010), il testo dell’articolo 258 preveda:
Al comma 2: « 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro».
Al comma 4: «4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto »
Al comma 5: «5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati »
E’ evidente come, oltre al far riferimento ad un articolo 188-bis – che, di fatto (per quanto prima detto), non è stato ancora introdotto nel TUA –, ai nostri fini, sia interessante evidenziare che:
• il comma 2 (del vigente art. 258 TUA) si riferisce alla fattispecie dei produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa;
• il comma 4 (del vigente art. 258 TUA) si riferisce (a parte le ipotesi di uso di certificati falsi) a imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
• il comma 5 (del vigente art. 258 TUA) si rivolge – per quanto di nostro interesse – alle ipotesi di violazione commesse dai sopradescritti soggetti di cui ai commi 2 e 4 dello stesso articolo.
La conseguenza logica è stata ed è l’inapplicabilità, a partire dal 25.12.2010, del regime sanzionatorio di cui al vigente art. 258 TUA alle violazioni di quanto disposto dai vigenti articoli 190 e 193 TUA[5].
Per colmare un tale vuoto sanzionatorio – riconosciuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza della Terza Sezione Penale 27 luglio 2011, n. 29973 – il legislatore «del luglio 2011» è intervenuto aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205[6].
Con tale novella si stabilisce: « 2-bis – Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.»
Così facendo, a partire dal 16 agosto 2011[7], chiunque – non essendo ancora decorsi gli obblighi di operatività del SISTRI – sia stato scoperto a disattendere gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 TUA (formulari e registri)[8], avrebbe dovuto essere assoggettato al regime sanzionatorio ante Natale 2010[9]: quindi alla previgente formulazione dell’art. 258 TUA.
Questa è la strategia con cui, in apparenza, nel luglio dello scorso anno, si è inteso colmare la «lacuna» venutasi a creare – a causa della “non operatività SISTRI”– nell’apparato sanzionatorio di cui trattasi.
E, davvero, si è trattato solo di parvenza, in quanto il legislatore dello scorso luglio, nel tentativo di rimediare, in realtà, è incorso in una nuova svista, consistente nell’aver correlato i “sanificanti” effetti di cui il comma 2-bis (sopra richiamato) doveva essere portatore, ai soggetti di cui all’articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006[10].
Detta correlazione ha fatto divenire problematica l’individuazione dei “coloro” ai quali (fin da allora) fosse possibile applicare le “sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto”[11]. Non tanto perché vi siano dei dubbi su quali fossero i soggetti che “si intendeva” considerare sottoponibili a tali sanzioni; quanto, piuttosto, per l’insussistenza di coloro che di fatto sono stati espressamente indicati – dal legislatore dell’epoca – come sanzionabili: «i soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006».
Tali soggetti erano e sono inesistenti, dal momento in cui «nel» corpo del D.Lgs. 152/2006 non è mai stato inserito e, ancora oggi, non si ritrova traccia di alcun articolo 188-ter. Ne è stata semplicemente prevista l’introduzione, che, però, si attuerà solo “quando” e “se mai” l’articolo 16 del D.Lgs. 205/2010 riuscirà ad entrare in vigore!!
Siamo sicuri che qualcuno reputerà questa nostra considerazione come un “espediente” o la considererà la solita “furbata” utile ad aggirare la legge.
Non volendo impedire opinioni dissenzienti, chiediamo solo che, chi dovesse pensare tali cose, si ponga alcune domande: (a) deve davvero considerarsi eccessiva la pretesa di potersi attenere al solo testo letterale di una norma italiana, senza doverla per forza interpretare ? (b) E’ davvero chiedere troppo che il legislatore, per una volta, sia tanto preciso quanto deve esserlo chi è chiamato a rispettare la norma impostagli ? (c) E’ davvero una “furbata” il cercare di attuare l’essenza del canone ermeneutico dell’interpretazione letterale stabilito dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile: «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse..» ?
Ognuno sarà libero di rispondere secondo coscienza. Onestamente, però, non riteniamo si tratti di un espediente, bensì della semplice pretesa di un po’ di coerenza da parte di chi (in questo caso il legislatore del luglio 2011) è deputato a dettare le norme di convivenza a quella collettività che, conseguentemente, è tenuta ad osservarle fino al punto di dover far fronte a delle sanzioni spesso previste anche per il ben che minimo “sgarro” da parte del singolo membro.
Intendiamo dire che, se «il legislatore», giustamente, è così attento e rigoroso da pretendere – ad esempio attraverso l’art. 258, comma 5, TUA previgente all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 – l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.560 euro da comminare a chi ha fornito «indicazioni formalmente incomplete o inesatte» (riscontrabili dall’autorità di controllo in un registro o in un formulario), anche quando esse sono comunque ricostruibili (potremmo chiamarlo un: sanzionare le sviste), non può poi non fare ammenda[12] delle proprie sviste, trincerandosi dietro il consueto “…si intendeva dire…”, “…la ratio della norma…”, “…la volontà del legislatore è desumibile da…”.
D’altronde, se – nel nostro Bel Paese – per riuscire a capire quale sia l’autentica volontà del legislatore occorre sempre ricorrere a dei postumi riadattamenti di una norma, significa che quest’ultimo – con tutto il rispetto – avrebbe potuto redigerne il testo in maniera più chiara ed adeguata di quanto fatto in origine!
Forse è per questo che la Suprema Corte di Cassazione, nella statuizione Cass. pen. Sez. III, 24 aprile 2012, n. 15732, inizialmente richiamata, non ha tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2-bis dell’art. 39 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
La crudezza di quest’ultima nostra considerazione appare ben giustificata dall’indotta reiterazione della stessa svista, riscontrabile anche nel «Decreto Crescita» di cui ci apprestiamo a trattare. Ci riferiamo all’intento di rafforzare quanto già stabilito con il predetto comma 2-bis, cui il legislatore (stavolta del 2012) ha dato seguito ricalcando “distrattamente” le orme impresse nel percorso normativo lo scorso luglio 2011 e ripetendo lo stesso errore, tanto da farci tornare alla mente come, a volte, un rimedio non oculato possa essere peggiore del male.
Come dicevamo inizialmente, con l’articolo 52 del decreto legge « Misure urgenti per la crescita del Paese » è stata sospesa l’operatività del SISTRI.
Con l’occasione[13] si è ritenuto opportuno precisare nuovamente quale sia il regime sanzionatorio da considerare vigente e da applicare per le violazioni agli adempimenti previsti in materia di registri e formulari. Tant’è che, con il primo comma di tale articolo 52, nel prevedere la sospensione di: “…ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006…», si ribadisce come, in ogni caso «… essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205...”.
Ancora una volta, quindi, sulla stessa traccia lasciata dal legislatore del 2011, sono i «soggetti di cui all’articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006» ad essere stati sottoposti all’osservanza della disciplina (anche) sanzionatoria del TUA nella versione previgente all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010. Ancora una volta si è fatto riferimento all’articolo 188-ter “del D.Lgs. 152/2006” che, viceversa, non è ancora presente in tale decreto. Ancora una volta – per quanto in via indotta – si è sbagliato !
Cosa dire ? Il legislatore sarebbe chiamato a dare l’esempio; tanto da non poter non sapere che, ad oggi, gli articoli 188-bis e 188-ter non compaiono nel testo del D.Lgs. 152/2006. Così come non può non sapere che quanto stabilito (prima) dall’articolo 39, comma 2-bis, del D.Lgs. 205/2010 e (poi) dall’art. 52, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge n. 83/2012, difficilmente potrà trovare attuazione nell’ordinamento giuridico italiano o, quantomeno, potrà farlo solo affrontando presumibili grandi difficoltà, accompagnate da contenziosi indotti dal disordine normativo[14] e giustificati non tanto da furbizia quanto da una legittima sete di chiarezza e coerenza.
Questo continuo aggrovigliarsi nelle proprie statuizioni – per quanto sia stato “suscitato” da errori precedenti – mina fortemente la credibilità del legislatore agli occhi di chi è stanco di pagare – oltre alle legittime sanzioni previste per minime violazioni – per un SISTRI che non decolla (e forse mai lo farà) ed è anche nauseato dal doversi sempre districare in un apparato normativo in cui, proprio coloro che lo predispongono, a quanto pare, mostrano poi difficoltà a raccapezzarvisi.
Al di là di chi abbia operato e di quando si sia verificato l’errore, ad oggi, l’unica versione dell’articolo 258 TUA – commi 2, 4 e 5 – applicabile, è sempre e soltanto quella introdotta in tale decreto dall’art 35 del D.Lgs. 205/2010, che si riferisce:
• ai «produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa» ed
• alle «imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a)»,
tanto da doverlo comunque considerare come fattore sufficiente a rendere il regime sanzionatorio in questione assolutamente claudicante ed praticamente inefficace.
Capita che vengano mosse aspre critiche ai testi corposi e stancanti, ma, a dire il vero, il problema non consiste tanto nell’estensione della scrittura quanto nella sua qualità, la quale dipende sempre dalla accuratezza che vi si pone durante la redazione e dalla sempre vigile attenzione da porre anche verso gli errori di coloro che ci hanno preceduto.
Lasciando che ognuno tragga liberamente le proprie conclusioni, auspichiamo – con grande deferenza verso persone meritevoli di tutta la stima possibile – che il legislatore, in futuro, ponga maggiore attenzione nel redigere le norme, se non altro quale forma di rispetto verso chi è chiamato ad attuarle, ma anche nei riguardi di coloro che hanno il compito di farle rispettare o che vengono consultati per fornirne una interpretazione la più adeguata possibile.
di Silvano Di Rosa
da Altalex
Note
[1] Si rinvia a Ferragosto….. senza SISTRI, in www.dirosambiente.it ma anche nel sito www.giuristiambientali.it.
[2] In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14.
[3] Precisando, in questa sede, come ciò valga anche per le sanzioni in materia di registri di carico e scarico rifiuti.
[4] Pur se astrattamente non successiva al 30 giugno 2013.
[5] Quelli nella versione non ancora interessata dalle modifiche previste dal D.Lgs. 205/2010.
[6] Introduzione effettuata con l’art. 4, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni».
[7] Data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
[8] In quanto l’essersi riferiti alle prescrizioni di cui all’articolo 28.2 del D.M. MATTM 18 febbraio 2011 n. 52, in realtà, equivale ad aver indicato gli adempimenti degli artt. 190 e 193, visto che la norma stabilisce: «2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»
[9] Giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010.
[10] Coin tanto di richiamo alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006.
[11] Nel caso di inadempimento ai dettami degli articoli 190 e 193 TUA.
[12] Il Legislatore.
[13] oltre a sospendere gli effetti del contratto stipulato tra il MATTM e la SELEX-SE.MA (del 14 dicembre 2009) ed anche il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012 (senza niente accennare a quelli del 2011)
[14] Creato lo scorso anno e reiterato quest’oggi.