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Corte di Cassazione 03/07/2012

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative -I Sequestro – Violazioni al codice della strada - Opposizione - Sequestro di cose suscettibili di confisca amministrativa - Opposizione dinanzi all’autorità giudiziari...

(Cass. Civ., Sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28362)

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative -I Sequestro – Violazioni al codice della strada - Opposizione - Sequestro di cose suscettibili di confisca amministrativa - Opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria - Inammissibilità - Fondamento - Accertamento della legittimità della misura cautelare - Al momento dell’opposizione giurisdizionale avverso la confisca o non disgiuntamente dall’accertamento sulla legittimità del verbale di accertamento della violazione.

Con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa per violazioni al codice della strada, l’atto che dispone la misura cautelare non è impugnabile autonomamente davanti al giudice ordinario essendo previsto dall’art. 213, comma 3, del codice anzidetto lo specifico rimedio del ricorso al Prefetto ex art. 203 del medesimo codice, mentre l’accertamento della illegittimità della suddetta misura può essere chiesto nel ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di confisca o, comunque, non disgiuntamente rispetto all’accertamento sulla legittimità del verbale di accertamento della violazione. (Fattispecie relativa a sequestro di motociclo eseguito nei confronti di conducente in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti).
(Cass. Civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28362) [RIV-1205P432] Artt. 203, 213 c.s.

 

 

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Martedì, 03 Luglio 2012
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