Falsità in atti - In certificati o autorizzazioni amministrative - Targa automobilistica - Falsificazione - Reato ravvisabile - Individuazion
La formazione di una falsa targa di circolazione per ciclomotore è da ritenere punibile a titolo di falsità materiale in certificazioni, limitatamente però alle condotte poste in essere a far tempo dal l° gennaio 2003, data di entrata in vigore del D.L. vo 15 gennaio 2002 n. 9 che, all'art. 3, ha dettato una nuova formulazione dell'art. 97 nuovo c.s. in sostituzione di quella precedente, in base alla quale, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 21 del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, il fatto era sanzionato solo in via amministrativa.