Revoca della patente
Per revoca della patente si intende la CANCELLAZIONE della patente; si tratta di un provvedimento possibile nei seguenti casi:
1. quando il titolare perde definitivamente i requisiti psicofisici prescritti o sostituisce la propria patente con un'altra estera (art. 130 CDS) – la revoca è stabilita dall'UMC
2. quando il titolare guida in stato di forte ebbrezza o sotto stupefacenti e causa incidenti violando gli articoli 186, 186 bis e 187 (art. 219 CDS) – la revoca è stabilita dal prefetto.
Se la revoca è stata determinata dalla "scomparsa" dei requisiti psicofisici (caso 1 - art. 130), nel momento in cui il titolare riacquista tali requisiti (ad esempio guarisce da una lunga malattia) può subito chiedere una nuova patente che riporterà la data di abilitazione di quella precedente. Il titolare non è considerato neopatentato e non valgono i criteri di propedeuticità, quindi se aveva una patente C o D può riaverla direttamente senza prima chiedere la patente B.
Se invece la revoca è stata determinata da gravi motivi di condotta (caso 2 - art. 219), ad esempio il titolare ha provocato, da ubriaco, un grave incidente, dovrà aspettare 2 o addirittura 3 anni. Se poi il titolare aveva una patente C o D, per riaverla deve prima riconseguire la patente B.
Inoltre sarà considerato "neopatentato" a tutti gli effetti, dunque dovrà rispettare i limiti di velocità e di potenza e in caso di infrazioni gli verrà decurtato il doppio dei punti rispetto agli altri conducenti. Su questa nuova patente non ci sarà la vecchia data di abilitazione della patente precedente ma solo la data di rilascio della nuova patente.
La circolare che spiega tutto è la n. 5262 del 23 febbraio 2012.
La revoca a uno dei conducenti professionali: camionisti, autisti autobus, ecc. costituisce anche giusta causa di licenziamento.
Vedi anche:
> Articolo 130 - CdS
Revoca della patente di guida
> Articolo 219 - CdS
Revoca della patente di guida.
da patente.it