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(Ordinanza Tribunale Milano, 7 giugno 2012)

(omissis)

 

FATTO E DIRITTO

 

IL PUBBLICO MINISTERO

 

Visti gli atti e rilevato che:
- il fatto non costituisce reato difettando l’elemento soggettivo (l’indagato si è volontariamente  sottoposto alle precedenti misurazioni ed è plausibile che non si sia sottoposto all’ultima per ragioni  di salute così come documentato)
Chiede l’archiviazione del procedimento

 

IL GIUDICE

 

Letti gli atti del procedimento.
Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Ritenuto che la stessa vada condivisa e che non si prospetta allo stato l’utilità di ulteriori indagini;
visto l’art. 408 e ss. c.p.p.

 

P.Q.M.

 

Dispone l’archiviazione del procedimento, con restituzione degli atti d’ufficio del PM; nulla osta, ai fini del giudizio penale, (omissis)
 

 

da Polnews

Venerdì, 06 Luglio 2012
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