Giovedì 21 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Ministero dello Sviluppo Economico
Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l'anno 2012

(Decreto 15 giugno 2012, G.U. n. 149 del 28 giugno 2012)
Foto di repertorio dalla rete

Aggiornati per l'anno 2012 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005).

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 15 giugno 2012, sono stati così aumentati (applicando la maggiorazione del 3,2%, pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2012):

• Euro 783,33 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
• Euro 45,70 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

I nuovi importi si applicano dallo scorso 1° aprile 2012.

(Altalex, 29 giugno 2012. Confronta la tabella del danno biologico di lieve entità con i valori aggiornati al presente provvedimento. Si segnala altresì il servizio "Calcola il danno biologico)

 


Aggiornamento annuale degli importi per  il  risarcimento  del  danno biologico  per  lesioni  di  lieve  entità,  derivanti  da  sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti. (12A07096)

(G.U. n. 149 del 28 giugno 2012)

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico  per lesioni di lieve  entità  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente  con  decreto  del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice  nazionale  dei prezzi al consumo delle famiglie di operai  ed  impiegati,  accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  17  luglio   2006,   n.   233,   recante disposizioni  in  materia  di  riordino  delle   attribuzioni   della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con  il  quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121,   recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2012,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  17 giugno 2011, adottato ai sensi dell'art. 139,  comma  5,  del  Codice delle assicurazioni private, con il  quale  gli  importi  di  cui  al predetto  art.  139,  comma  1,  sono  stati  da  ultimo   aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese  di aprile 2011;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 giugno 2011,  applicando la maggiorazione  del  3,2%  pari  alla  variazione  percentuale  del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2012;

 

Decreta:

Art. 1

 

A decorrere dal mese di aprile 2012, gli importi indicati nel comma 1  dell'art.  139  del   Codice   delle   assicurazioni   private   e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale
17 giugno 2011, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- settecentottantatre  euro  e  trentatre  centesimi  per  quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di  invalidità di cui alla lettera a);
- quarantacinque euro e settanta centesimi  per  quanto  riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2012

Il Ministro: Passera

 

 

da Altalex

Martedì, 10 Luglio 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK