Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 10/07/2012

Etilometro: anche la Cassazione assolve gli asmatici

(Cass. Pen , sez. IV del 27 giugno 2012, n. 25399)
Foto di repertorio dalla rete

Se il soggetto asmatico e, proprio a causa delle sue condizioni, non riesce a sottoporsi all’alcool test (e quindi a portare a termine la prova) non vi può essere alcun reato.
Il giudice deve desumere lo stato di alterazione psicofisica (che deriva dall’assunzione di sostanze alcoliche) da ogni elemento sintomatico dello stato di ebbrezza.
Ai fini di una condanna penale, però, gli elementi fattuali devono essere univoci e concreti, nonché significativi.
Così hanno “sentenziato” i giudici della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 27 giugno 2012, n. 25399.

Tale sentenza “arriva” poco dopo una similare decisione del Tribunale di Milano (sezione indagini preliminari) del 7 giugno 2012, sempre concernente il caso di un soggetto asmatico che non era riuscito a portare a termine la prova dell’alcool test.
Nella decisione che qui si commenta il giudice di primo grado aveva condannato l’automobilista, oltre alla sospensione della patente di guida, all’ammenda di circa €. 5.000,00, previa sostituzione della pena detentiva.
Secondo quanto precisato dal giudice “visto che fino alla soglia dello 0.8g/l l’ubriachezza risulta essere asintomatica, non può che versarsi in una delle più gravi ipotesi”; per il principio del favor rei (nel nostro ordinamento) nella fattispecie concreta in oggetto la meno grave.

Niente accertamento tecnico e nessuna violazione.
La decisione del giudice di primo grado viene confermata anche in appello
La questione si sposta dinanzi l’attenzione dei giudici di legittimità ove il soggetto ricorre ritenendo che i dati sintomatici riscontrati sono riferibili ad una soglia di tasso alcolemico al di sotto dello 0,8g/l.
La Corte accoglie il ricorso annullando la sentenza impugnata (senza rinvio), precisando come il giudice può desumere lo stato di alterazione psico fisica del soggetto indipendentemente dall’accertamento mediante strumentazione, da ogni elemento sintomatico dello stato di ebbrezza.

Nella sentenza in commento i giudici stabiliscono ancora che nel caso in cui manchino concreti e significativi elementi fattuali, al fine di ritenere sussistente nell’organismo del soggetto un tasso alcolemico superiore allo 0,80, il tutto deve essere ricondotto alla fattispecie meno grave prevista dalle normative vigenti.
Nel caso concreto, quindi, mancando parametri oggettivi, il fatto addebitato al soggetto deve essere ricondotto, nell’alveo della ipotesi contravvenzionale (tasso non superiore a 0.8g/l), tenendo in considerazione (in conseguenza della depenalizzazione) il più favorevole regime sanzionatorio previsto.
Nella sentenza in commento si legge testualmente che “L'articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 ha - come è noto - riscritto l'articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all'accertamento (poi ricriminalizzato con la novella del 2008), ma non abolendo, neppure in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed inasprendone anzi l'apparato sanzionatorio.

Nella vigenza del precedente assetto normativo, questa Corte aveva più volte avuto modo di affermare (cfr. Cass. S.U. 27 settembre 1995, Cirigliano, RV 203634; Cass. 4, 4 maggio 2004, Ciacci, RV 229966; Cass. 4, 9 giugno 2004, p.m. in proc. Massacesi, RV 229087) che lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo poteva essere accertato e provato, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, mediante la strumentazione (il cd. etilometro) e le procedure indicate nel menzionato articolo 379 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495”.

di Manuela Rinaldi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 3 maggio – 27 giugno 2012, n. 25399

 

Massima e testo integrale


da altalex

Martedì, 10 Luglio 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK