Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Provvedimento di sospensione ex art. 223, terzo comma, c.s. - Natura cautelare del provvedi¬mento - Emissione in tempo ragionevole - Necessità - Conseguenze
In tema di sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 223, terzo comma, C.S., se non è previsto dalla legge un termine di decadenza del potere di disporre tale sospensione, neppure è ammissibile un provvedimento di sospensione che intervenga a distanza di molti mesi dal fatto, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato. Di conseguenza, il giudice di merito, competente in sede di opposizione ai sensi dell'articolo 205 c.s., ha il compito di determinare il tempo ragionevole necessario all'amministrazione per valutare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, tenendo conto della complessità dell'indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto. (Nella specie tale verifica è stata dalla S.C. ritenuta non compiuta, giacché il giudice di pace aveva ritenuto legittima la sospensione della patente disposta a distanza di quasi otto mesi dal fatto - sul presupposto che la prefettura «aveva dato contezza della data in cui aveva acquisito il parere obbligatorio della M. C. T. C. e dell'iter finalizzato all'accertamento» - senza chiarire come potesse ritenersi giustificato il lungo lasso di tempo trascorso per acquisire il parere e senza far alcun riferimento alla complessità degli accertamenti in concreto necessari).