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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione - Legittimazione passiva - Individuazione - Errata evocazione in giudizio - Conseguenze

(Cass. Civ., sez. II, 6 agosto 2007, n. 17189)

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sin¬daco; per i carabinieri, il Ministero della difesa, e, in alternativa, il Ministero dell'interno, al quale l'art.11c.s. attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo Ministero dell'interno, ecc. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio
e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato. (Nella fattispecie erano stati intimati la Prefettura e la Polstrada, che aveva redatto il verbale di infrazione al c. s.; poiché invece doveva essere evocato in giudizio il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore, con notificazione dell'atto introduttivo presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, la S. C. ha rilevato la nullità del giudizio, in funzione della responsabilità non della parte ma dell'ufficio del giudice, e cassata con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione).

 

Venerdì, 13 Luglio 2012
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