Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Guida di veicolo con cronotachigrafo irregolare o mancante - Violazione del secondo e terzo comma dell'art. 179 c.s. - Conducente del veicolo - Socio di società in nome collettivo intestataria della licenza - Disciplina - Applicabilità del quinto com¬ma - Esclusione
Con riferimento alle violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, di cui all'art. 179 di detto codice, quando si configurano le violazioni di cui al secondo comma (cioè l'aver circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo irregolare o mancante) e quella di cui al terzo comma (cioè l'aver messo in circolazione il veicolo), non è applicabile il successivo comma quinto - che prevede
l'applicazione di un’unica sanzione ancorché nella misura di quella più grave nel caso in cui il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto su strada siano la stessa persona - allorquando titolare della licenza sia una società in nome collettivo e conducente del veicolo sia stato uno dei soci della stessa. Infatti, le società di persone, pur prive della personalità giuridica, costituiscono centri autonomi di riferimento di rapporti giuridici ed in quanto tali sono destinatarie dei precetti normativamente san¬zionati, quale quello contenuto nell'art. 179, terzo comma, c.s. Di conseguenza, di tale infrazione deve rispondere la società in nome collettivo a mezzo del proprio legale rappresentante, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo o altri soci si identifichino con la persona fisica autrice della divesa violazione di cui all'art. 179, secondo comma, c.s.