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Corte di Cassazione 13/07/2012

Strade - Cartelli pubblicitari - Apposizione di cartelli pubblicitari in vista dell’autostrada – Art. 23 cs. - Illecito a “consumazione prolungata” - Sanzionabilità in base alla legge vigente a1 momento dell’accertamento - Sussistenza - Conseguenze - Applicazione del più sfavorevole trattamento sopravvenuto al tempo di commissione dell’illecito

(Cass. Civ., sez. II, 28 dicembre 2011, n. 29355 )

In tema di sanzioni amministrative, nei confronti del proprietario del suolo che consenta a pubblicità in vista dell’autostrada, in violazione dell’art. 23 comma 7, del codice della strada, è applicabile, quale normativa vigente al momento dell’accertamento, perché in tale momento è comunque in atto la violazione, il sopravvenuto e più sfavorevole trattamento sanzionatorio introdotto dall’art. 1 del d.l. 27 giugno 2003, n.151 (convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214), tenuto conto che la violazione contestata costituisce un’ipotesi di illecito amministrativo a “consumazione prolungata”, che si connota per la protrazione nel tempo della situazione antigiuridica in conseguenza di una corrispondente condotta continuativa del trasgressore, dalla cui volontà dipende la cessazione o il mantenimento dello stato di illiceità. (Cass. Civ., sez. II, 28 dicembre 2011, n. 29355 ) [RIV-1205P430] Artt. 23 c.s.

 

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Venerdì, 13 Luglio 2012
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