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Corte di Cassazione 13/07/2012

Guida in stato di ebbrezza - accertamento in via sintomatica - applicabilità dell'articolo 186, comma 2, lett. a)

(Cass. Pen, sez.IV, 12 giugno 2012, n. 23150)

È sempre possibile l’accertamento dello stato di ebbrezza dall’evidenza dei sintomi. Tuttavia, in assenza di elementi idonei a formulare obiettive valutazioni sul tasso alcolemico, lo stato di ebbrezza accertato in via sintomatica, impone di fare riferimento all'ipotesi di minore gravità, di cui all'articolo 186, comma 2, lett. a).

(Omissis)

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con Sentenza in data 8 luglio 2010 il Tribunale di Alessandria, Sezione Distaccata di Novi Ligure, affermava la penale responsabilità di omissis in ordine al reato di cui all'articolo 186 comma 2, lett. a) e comma 2 bis del codice della strada . Il Tribunale rilevava che omissis, alla guida del veicolo omissis aveva impattato contro un muro di recinzione; e che i Carabinieri sopraggiunti, stante il rifiuto del conducente di sottoporsi a test alcolemico, avevano rilevato in via sintomatica lo stato di ebbrezza del conducente. Il giudicante, osservato incidentalmente che l'interessato si era rifiutato di sottoporsi al relativo accertamento, riteneva provata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 186, comma 2, lett. a).
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione omissis, a mezzo del difensore. La parte rileva che alla data di commissione del fatto, il rifiuto di sottoporsi a test alcolemico era sanzionato unicamente in via amministrativa.
Considera, inoltre, che l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186, comma 2, lett. a), risulta depenalizzata per effetto delle modifiche introdotte al codice della strada dalla novella del 2010.
Sotto altro aspetto, la parte deduce il vizio motivazionale, con riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Osserva, al riguardo, che la sintomatologia valorizzata dal giudicante era da riferirsi allo stato influenzale del prevenuto ed ai postimi del sinistro, piuttosto che alla assunzione di bevande alcoliche.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

3. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
3.1 Si osserva, primieramente, che il rifiuto di sottoporsi all'accertamento relativo al tasso alcolemico, al momento di verificazione del fatto che si contesta al prevenuto, commesso il 18.05.2008, risultava privo di rilevanza penale. Invero, con il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, la fattispecie era già stata depenalizzata e sanzionata solo in via amministrativa e solo a seguito delle ulteriori modifiche al codice della strada introdotte con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, la fattispecie che occupa è stata nuovamente criminalizzata, essendo stata prevista l'applicazione "delle pene di cui al comma 2, lett. c)", dell'articolo 186 del codice della strada per il caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
Pertanto, in applicazione del disposto di cui all'articolo 2 comma 1, c.p., si ha che l'odierno imputato non può certamente essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Si osserva, peraltro, che la fattispecie relativa al rifiuto di sottoporsi ad accertamento non risulta neppure formalmente contestata al omissis.
4. Ciò premesso, deve considerarsi, con rilievo di natura assorbente, che il Tribunale di Alessandria, Sezione di Novi Ligure, sulla base del conferente vaglio critico del compendio probatorio, operato secondo un percorso argomentativo immune da censure rilevabili in sede di legittimità, ha ritenuto accertato lo stato di ebbrezza del prevenuto, sulla base dei sintomi manifestati dal omissis riscontrati dai Carabinieri intervenuti sul posto. Il Tribunale ha, infatti, valorizzato le concordanti circostanze di fatto riferite dai verbalizzanti, i quali avevano accertato che l'odierno ricorrente presentava equilibrio instabile, difficoltà di eloquio, alito vinoso ed occhi lucidi; ed ha considerato che, in assenza di elementi idonei a formulare obiettive valutazioni sul tasso alcolemico, lo stato di ebbrezza accertato in via sintomatica, imponeva di fare rifer imento all'ipotesi di minore gravità, di cui all'articolo 186, comma 2, lett. a).
Come si vede, nel caso di specie, il materiale probatorio censito dal Tribunale nei termini sopra richiamati non contiene elementi idonei a dimostrare che la condotta posta in essere dall'imputato rientri nell'ambito applicativo del reato di cui all'articolo 186, come successivamente modificato dalla L. n. 120 del 2010. Ciò in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, la rilevanza penale della condotta ricorre oggi unicamente qualora risulti accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, mentre l'ipotesi di cui all'articolo 186 comma 2, lett. a), risulta sanzionata solo in via amministrativa.
4.1 In applicazione del disposto di cui all'articolo 2 comma 2, c.p., si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
(Omissis)

 

da Polnews

 

Venerdì, 13 Luglio 2012
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