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Corte di Cassazione 10/07/2012

Opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie - competenza del giudice di pace - competenza per materia

(Cass. Civ., sez.VI, 11 giugno 2012, n. 9482)

(Omissis)

 

FATTO E DIRITTO

 

Con rituale ricorso ex articolo 125 disp. att. del codice di procedura civile omissis riassumeva davanti al Tribunale di Roma il giudizio introdotto dinanzi al giudice di pace di Roma volto ad ottenere l'accoglimento di una serie di domande proposte nei confronti dei Comuni di Genova e di Roma, della Prefettura di Roma e della omissis  s.p.a.
Equitalia Gerit, ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile, nonchè in virtù degli articoli  22 e segg. della legge n. 689 del 1981, e in particolare:
1) in via preliminare la sospensione del provvedimento cautelare di iscrizione ipotecaria per un presunto credito di Euro 15.285,18 dell'8 giugno 2009 sul negozio sito in omissis;
2) l'accertamento della regolare notifica delle cartelle di pagamento;
3) l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle somme richieste con le cartelle di pagamento e, comunque, l'insussistenza del diritto degli opposti a pretendere il pagamento delle maggiorazioni ex articolo 27 legge n. 689 del 1981;
4) la pronuncia della condanna nei confronti del concessionario esattoriale di provvedere ad annullare, a propria cura e spese, l'eseguita iscrizione ipotecaria e la condanna dello stesso ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il suddetto Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 7 febbraio 2011, ha sollevato conflitto di competenza rilevando l'insussistenza della sua competenza in ordine alla cognizione delle indicate domande riconducibili ad opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada , che spetta, senza alcun limite di valore (e, quindi, in via funzionale) alla competenza del giudice di pace.
Ha, pertanto, sospeso il giudizio e rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza.
Nessuna delle parti si è costituita in questa fase a seguito del formulato regolamento di competenza d'ufficio e il P.G., richiesto del parere ai sensi dell'articolo 380 ter del codice di procedura civile, ha concluso per l'accoglimento del regolamento in questione, con l'affermazione della competenza del giudice di pace di Roma.
Rileva il collegio che il proposto regolamento di competenza d'ufficio è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con l'adozione della conseguente declaratoria di attribuzione della competenza per materia al Giudice di pace di Roma a giudicare sulla complessiva opposizione in questione cosi come proposta nell'interesse di omissis.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 9180 del 2006 e Cass. n. 21793 del 2010), in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all'opposizione di cui agli articoli 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, (ove abbia funzione recuperatoria in difetto delle rituale notificazione degli atti sanzionatori presupposti) ed all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 del codice di procedura civile, anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile, ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Ciò posto, va, nella specie, evidenziato che, in virtù della stessa qualificazione attribuita dal omissis al suo atto introduttivo (quale "opposizione a cartella di pagamento ex articolo 615 del codice di procedura civile, comma 1, in combinato gli articoli 22 e 23 l. 689 del 1981,), che trova corrispondenza nel suo contenuto, lo stesso omissis aveva inteso instaurare un giudizio di opposizione a plurime cartelle esattoriali relative alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni al codice della strada proposto per maturata prescrizione del diritto all'esazione ovvero per illegittimità dell'iscrizione a ruolo dipendente dal difetto di un titolo legittimante validamente formatosi, da cui sarebbe derivata, come effetto meramente conseguente, la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, ragion per cui la cognizio ne di tale opposizione spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella legge n. 689 del 1981, ex articolo 22 bis (v., ad es., Cass. n. 5279 del 2002 e Cass. n. 4022 del 2008, ord.. Peraltro, a conforto di tale impostazione, questa Corte (cfr. Cass. n. 24753 del 2011), da ultimo, ha statuito che la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 22 bis senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace confi gura anche una competenza per valore, ai sensi del citato articolo 22-bis, fino a Euro 15.493,00.
In definitiva, il proposto regolamento di competenza d'ufficio deve essere accolto, con la conseguente affermazione della competenza funzionale del giudice di pace di Roma a conoscere dell'opposizione all'esecuzione proposta nell'interesse di omissis concedendosi il termine novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la conseguente riassunzione dinanzi al predetto giudice di pace. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento vertendosi in tema di regolamento di competenza d'ufficio e non risultando la costituzione di alcuna delle parti.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il proposto regolamento di competenza d'ufficio e dichiara la competenza funzionale del Giudice di pace di Roma, assegnando il termine di giorni novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la conseguente riassunzione.
(Omissis)

 

da Polnews

Martedì, 10 Luglio 2012
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