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Consiglio di Stato 17/07/2012

Personale - dipendenti enti locali - servizi di polizia stradale

(Consiglio di Stato sez.V, 22 marzo 2012, n. 1634)

Svolgimento del processo

 

1.- I ricorrenti, dipendenti della Provincia di Benevento ed addetti al servizio di sorveglianza, manutenzione e polizia delle strade provinciali, con ricorso al TAR Campania chiedevano accertarsi il loro diritto ad elevare le contravvenzioni al codice della strada e, quindi, alla consegna dei libretti per elevare le contravvenzioni, nonché alla copertura assicurativa.
Essi deducevano violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

2.- Il TAR Campania con sentenza n. 3459 del 2000 respingeva il ricorso con condanna alle spese di giudizio, non ravvisando in testa ai ricorrenti i presupposti per ottenere l'assicurazione e il potere di elevare le contravvenzioni per le violazioni del codice della strada.

3.- Con l'atto di appello in esame, i ricorrenti hanno impugnato la suddetta sentenza, di cui chiedono l'annullamento o la riforma per error in iudicando, in quanto il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che i ricorrenti non erano in possesso dell'attestato rilasciato all'esito del corso qualificante tenuto dalla Scuola regionale di Polizia municipale di Benevento, mentre ne erano in possesso.

4.- Si è costituita in giudizio la Provincia di Benevento che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l'attestato della scuola di polizia municipale non attribuisce alcun diritto all'espletamento delle funzioni rivendicate dai ricorrenti e, quanto alla richiesta della copertura assicurativa, per inesistenza dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

5.- L'appello è infondato e va respinto.

6.- Con una prima domanda i ricorrenti, con qualifica di cantonieri e capo cantonieri tendono al riconoscimento del diritto all'espletamento di specifici servizi di polizia stradale e chiedono, di conseguenza, la consegna dei blocchetti per l'elevazione delle contravvenzioni per le violazioni delle norme del codice della strada.
Sennonché l'espletamento del servizio di polizia stradale non è funzione che spetta automaticamente ai dipendenti con la suddetta qualifica di cantoniere o capo cantoniere, ma consegue ad una scelta dell'amministrazione.
L'art. 12, comma 2 del codice della strada stabilisce testualmente che "La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione...c) dai dipendenti dello Stato, delle provincie e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o su tratti di strade affidate alla loro regolare sorveglianza".
E' indubbio, quindi, che la norma citata non attribuisce i servizi di polizia stradale immediatamente ed in via automatica ai dipendenti degli enti locali, ma prevede la possibilità che a detto personale vengano assegnati specifici e limitati servizi di polizia stradale e precisamente solo quelli di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade, allorché l'amministrazione istituisca il servizio e individui i dipendenti ai quali assegnare delle funzioni.
In sostanza, spetta all'amministrazione assegnare ai dipendenti con la qualifica indicata dalla norma citata l'espletamento del suddetto servizio.
Ciò presuppone che il servizio sia disposto e organizzato dall'amministrazione che, d'altro canto, non ha alcun onere né obbligo di istituire il servizio e tanto meno di affidarlo a tutti i dipendenti che abbiano una determinata qualifica e che abbiano superato il corso.
In conclusione, l'aver superato il corso di qualificazione costituisce mero presupposto per l'espletamento del servizio, ma non attribuisce di per sé alcun diritto all'espletamento del servizio di polizia stradale che, invece, può essere affidato solo dall'ente.

7.- Quanto alla copertura assicurativa contrattuale ex art. 23 del D.P.R. n. 333 del 1990, essa è dovuta solo nel caso in cui i dipendenti vengono autorizzati espressamente e nominativamente all'utilizzo dell'automezzo personale per l'espletamento di compiti di istituto.
Il ricorrenti, pur rivendicando la copertura assicurativa, non hanno dedotto di essere stati autorizzati all'uso del mezzo proprio per le mansioni di cantoniere.
Invero, con l'atto di appello essi assumono di aver utilizzato il mezzo proprio per le mansioni proprie di cantoniere e di essere stati a ciò autorizzati dall'amministrazione che nel 1991 avrebbe corrisposto un'anticipazione mensile sulle indennità chilometriche.
In disparte l'inammissibilità della deduzione, trattandosi di circostanza già nota ai ricorrenti, sicché è inammissibile la sua prospettazione per la prima volta in appello, essa è anche infondata, perché l'autorizzazione qui rilevante non può desumersi dal riconoscimento postumo dell'indennità chilometrica, consistendo in un provvedimento formale che autorizza in via preventiva il dipendente all'uso del mezzo proprio per le funzioni di ufficio e non già un riconoscimento postumo e occasionale.

8.- Per quanto sin qui esposto l'appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nell'importo indicato in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento di Euro 4.000,00 più accessori di legge in favore della Provincia di Benevento per spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

da Polnews

Martedì, 17 Luglio 2012
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