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Patente - Revisione - Provvedimento - Presupposti - Individuazione - Natura discrezionale del provvedimento - Sussistenza - Ragioni

(Tar Lazio, Sez. III ter, 22 novembre 2007, n. 13467)

Ai sensi dell'art. 128 nuovo c.s. è possibile disporre la revisione della patente di guida ogni qualvolta, a causa del comportamento irregolare del conducente nella guida di un veicolo, sussistano dubbi sull'idoneità alla guida del medesimo; la revisione è, difatti, un provvedimento discrezionale che può essere adottato, indipendentemente dalla responsabilità dell'interessato in ordine alla causazione di sinistri o alla commissione di infrazioni, tutte le volte che sussistano elementi obiettivi tali da far dubitare della sua capacità di guida, e si giustifica in forza della necessità di evitare che lo stes¬so continui a circolare senza che si proceda ad una verifica della sua idoneità.

Venerdì, 20 Luglio 2012
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