Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Solidarietà - Circolazione di veicolo appartenente ad un trust - Violazione al codice della strada - Responsabilità del trustee - Sussistenza - Fondamento
In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di un veicolo appartenente ad un “trust” (nella specie, di diritto australiano), privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della violazione il “trustee”, che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del “trust”, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale, in base all’art. 196 del codice della strada è obbligato in solido con l’autore della violazione, giacché, in applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b, della legge 16 ottobre 1989, n. 364 (recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai “trusts” e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja 1110 luglio 1985), assume la posizione di intestatario formale dell’autovettura. (Cass. Civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28363) [RIV-1206P552] Art. 196 c.s.