Condotta dei veicoli - Sinistro - Velocità - Individuazione - Immissione con precedenza – Fattispecie.
Non è sufficiente che il conducente del veicolo che si immette su strada dotata di diritto di precedenza completi la manovra di mero posizionamento del veicolo e magari inizi la marcia nella nuova direzione, prima del sopraggiungere del veicolo favorito. Occorre arche che egli abbia il tempo di riprendere posizione e velocità "di crociera" sulla corsia stradale, sì da evitare che i conducenti dei veicoli provenienti da tergo vengano a trovarsi inaspettatamente di fronte ad un ostacolo quasi fermo, o eccessivamente lento, che oggettivamente può porli in situazione di difficoltà. Il conducente che si avvalga della precedenza di fatto agisce a suo rischio e pericolo: è cioè tenuto egli stesso a valutare se la situazione gli consenta di effettuare l’attraversamento dell’incrocio con assoluta sicurezza e senza creare alcun rischio per la circolazione. Se il sinistro si verifica, è lo stesso accadimento dei fatti che smentisce la correttezza della sua previsione, costituendolo in colpa: grava anche su di lui l’obbligo di adottare a loro volta tutte le precauzioni e le misure di emergenza per fare fronte nel modo più efficace all’altrui manovra anche colposa (rispettando i limiti di velocità, prestando attenzione agli incroci, ecc.). (Cass. Civ., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12897) (Artt. 141, 145 cs).