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LA GUIDA “STUPEFATTA”

di Giovanni Fontana*
Foto Coraggio - archivio Asaps

DISCIPLINA

Diversamente dal previgente codice della strada del ‘59, quello vigente, anziché prevedere, in un’unica disposizione, le pene da comminare, in generale, a coloro che conducono veicoli a motore in stato di alterazione psicofisica, distingue la conduzione alterata dalla sostanza alcolica, da quella “stupefatta” da sostanza stupefacente o psicotropa. Conseguentemente, nel primo caso, lo stato di alterazione (c.d. ebbrezza alcolica) consegue all’accertamento del superamento del limite legale indicato nell’art. 186; nel secondo caso - disciplinato dall’art. 187 - la sola presenza nella persona di talune delle sostanze ritenute idonee ad alterarne lo stato psico-fisico, costituisce prova per l’accertamento del reato che lo sussume.
Peraltro, in caso di incidente stradale mortale o con procurate lesioni gravi e quindi, con riferimento a quanto previsto dal terzo comma degli artt. 589 s. c.p., trattandosi, in tal caso, di reato complesso (artt. 84, 131 c.p.), sarà più corretto ipotizzare il delitto di omicidio ovvero di lesioni personali colposo, circostanziato dalla contravvenzione di cui al richiamato art. 187 del codice stradale e, per entrambi i reati, si procederà sempre d’ufficio, giacché la condizione di guida “stupefatta” è da considerare elemento costitutivo dei suddetti delitti.

 

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da Il Centauro n. 158

 

 

Giovedì, 26 Luglio 2012
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