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Corte di Cassazione 26/07/2012

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Violazioni del codice della strada - Fede privilegiata di cui all’art. 2700 cc. - Portata generale - Sussistenza - Fondamento - Contestazioni delle parti - Querela di falso - Necessità - Mancata proposizione - Piena prova anche nel giudizio di opposizione – Sussistenza.

(Cass. Civ., sez. VI, del 12 gennaio 2012, n. 339)

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all’art. 2700 cc. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l’attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione. (Cass. Civ., sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 339) [RIV-1206P549] Artt. 45, 158 c.s.

 

> Leggi il testo integrale della sentenza

 

 

Giovedì, 26 Luglio 2012
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