Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione Art. 201 c.s. - Esecuzione presso il luogo di residenza o domicilio del destinatario risultanti dai documenti del veicolo - Regolarità.
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda parte del comma terzo dell'art. 201 del medesimo (D. L. va 30 aprile 1992 n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quan¬do siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali risultanti dalla carta di circolazione, dall'archivio dei M. T. C. T. o dal P.R.A. o dalla patente di guida; ne consegue che è perfettamente valida la notificazione eseguita presso la residenza del trasgressore, modificata solo successivamente, e ricevuta dal genitore.