Ministero dell'Interno
Regolamento (CE) n. 561/2006 - Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su starda - Interruzioni (art. 7)
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. 300/A/4661/111/20/3
Roma, 20/06/2012
OGGETTO: Regolamento (CE) n. 561/2006 - Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su starda - Interruzioni (art. 7)
Si fa riferimento al quesito posto da codesta Associazione con note n.6 ORG.CAT.AB/RB del 16/03/2012, che si invia in copia agli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza. (All. n. 1)
L'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 561/2006 prevede che, dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservarvanza delle disposizioni di cui al primo comma.