Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Art. 15-ter del decreto legge n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 – esenzione imposta di bollo sulle istanze per i comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Prot. n. 22288
Roma, 7 agosto 2012
Oggetto: Art. 15-ter del decreto legge n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 – esenzione imposta di bollo sulle istanze per i comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
L’articolo 15-ter della legge n. 122/2012, di conversione del decreto legge n. 74/2012 – nell’ambito di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 – ha disposto che “Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012”.
Tale disposizione è in vigore dal 4 agosto u.s..
L’elenco dei Comuni interessati è quello di cui all’allegato 1 alla presente circolare.
Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2012, non sarà dovuta l’imposta di bollo per le istanze relative alle operazioni di motorizzazione (tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa all’istanza) quando le predette istanze provengano da:
a) persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni indicati nell’allegato 1;
b) persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell’allegato 1. …
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