È legittima la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria notificata da un ufficio postale fuori dalla circoscrizione di appartenenza.
Cassazione sentenza n. 13261 del 26 luglio 2012
Prendendo spunto dalla sentenza in oggetto, la quale sostiene che non si da nessun limite di competenza territoriale alla Polizia municipale per procedere alle notifiche, pertanto, sono valide anche nel caso in cui si utilizza un ufficio postale al di fuori della propria circoscrizione di appartenenza.
Ha deciderlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13261 del 26 luglio 2012, con cui i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un utente che pretendeva la nullità della notificazione del verbale di contestazione per una violazione alle norme stradali, sostenendo il fatto che l’ufficio di polizia municipale si fosse servito di un ufficio postale al di fuori della propria circoscrizione di appartenenza.
In tema di infrazioni al codice della strada, avvisano i giudici, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell’articolo 201, comma 3, C.d.S "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale", non si applicano le prescrizioni previste dagli articoli 106 e 107 del D.P.R. 1229/1959 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli uffici giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza a eseguire notificazioni, perché la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica.