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Articoli 10/08/2012

Trasporto rifiuti, rispetto dei tempi di guida e di riposo
I chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Commento di Girolamo Simonato*
Foto di repertorio

La lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si riporta, ha chiarito che l’interpretazione sentenziata dal Giudice di Pace di Macerata, il quale sosteneva che: “che il trasporto dei rifiuti urbani non è una fase distinta dalla raccolta, bensì una componente essenziale del servizio stesso e, pertanto, deve ritenersi esente dall'applicazione della disciplina generale sui tempi di guida e di riposo in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 giugno 2007” non trova fondamento per quanto attiene l’applicazione della normativa sui tempi di guida e riposo.
Questo è sostenuto dal Decreto citato nella lettera e soprattutto dall’art. 13 del Reg. 561/06

 

 

 


 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale per l'attività ispettiva
Divisione III - Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica


Prot. n. 37/0010651/MA007.A001



Roma, 7 giugno 2012


OGGETTO: Trasporto rifiuti - tempi di guida e pause.


Codesta Direzione Territoriale ha rappresentato alla scrivente Direzione Generale alcune criticità in merito alla disciplina dei tempi, pause ed interruzioni di guida nell'autotrasporto applicata al settore dei rifiuti solidi urbani, in particolare, alla fase del trasporto degli stessi in discarica.
Nella nota si esponeva che diversi verbali ispettivi, in cui era stato contestato il mancato rispetto dei tempi di guida e delle pause, sono stati annullati dal giudice di pace di Macerata con la motivazione che il trasporto dei rifiuti urbani non è una fase distinta dalla raccolta, bensì una componente essenziale del servizio stesso e, pertanto, deve ritenersi esente dall'applicazione della disciplina generale sui tempi di guida e di riposo in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 giugno 2007.
Alla medesima conclusione è giunta anche l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Ancona che, interpellata direttamente da codesta Direzione Territoriale, in data 01 /09/2011 ha fornito il proprio parere in merito che si allega. L'Avvocatura ha evidenziato che il servizio di trasporto dei rifiuti in discarica, indipendentemente dalla durata del tragitto, è un elemento necessario al completamento del servizio, in particolare nel caso di specie, dove la discarica, meta degli autoveicoli, risulta essere l'unica in tutta la provincia.
La scrivente, alla luce di quanto emerso dalla fattispecie esposta dall'intestata Direzione, rappresenta che l'esame e la valutazione di fattispecie analoghe, sia in sede ispettiva che contenziosa, deve tenere conto di quanto espresso dal Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona nel suddetto parere che, seppure contraddistinto da alcune particolarità proprie della fattispecie portata in esame, consente una migliore definizione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa ai tempi di guida e di riposo nell'autotrasporto.



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Paolo Pennesi

 

 


* Comandante P. L. Montagnana

 



 

Venerdì, 10 Agosto 2012
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