Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Modifiche introdotte all'art. 186 c.s. dal D.L.vo n. 117/2007 - Possibilità di ricorrere, ai fini dell'accertamento, ai dati sintomatici esterni - Sussistenza - Limiti.
Anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 117 del 2007 (convertito nella L. n. 160 del 2007), il principio per cui lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo può essere affermato sulla base dei soli dati sintomatici esterni accertati dagli operatori (quali l'alito vinoso, l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso ed altri) rimane valido, ancorché la diversa formulazione della fattispecie seguita all'intervento legislativo consenta ora di escludere la necessità di un accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue esclusivamente con riguardo alla meno grave delle ipotesi previste dall'art. 186, quella di cui al comma secondo lett. a)