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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni del codice della strada - Opposizione al verbale di accertamento anche ai soli effetti della sanzione accessoria - Inammissibilità.

(Cass. Civ., Sez. II, 11 marzo 2008, n. 6460)

In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 codice suddetto. Infatti il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall'oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecunia¬ria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti dalla normativa di cui agli artt. 202, 203 204 bis c.s., nell'ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento «con riserva». (Nella fattispecie, relativa alla violazione dell'articolo 146, comma terzo, C.S., aveva sostenuto l'opponente di avere effettuato il pagamento in misura ridotta per evitare le conseguenze patrimoniali dell'esecutività dell'atto e di avere impugnato il verbale di infrazione ai soli fini della decurtazione dei punti dalla patente; sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace dichiarativa l'inammissibilità dell'opposizione).

Venerdì, 24 Agosto 2012
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