Giurisdizione penale - Difetto di giurisdizione - Cognizione di illecito amministrativo - Conflitto negativo improprio di competenza tra giudice di pace e giudice penale - Criteri di risoluzione - Fattispecie in tema di omicidio colposo e violazione dell'art. 78, commi terzo e quarto, c.s., non costituente reato.
Il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto ad uno dei due attori opponenti in sede civile, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice di pace qualora non emerga alcun profilo di connessione ai sensi dell'art. 24, L. 24 novembre 1981 n. 689. (Nel caso di specie, la S.C. ha rilevato che, secondo l'imputazione di omicidio colposo formulata nel giudizio penale nei confronti di uno degli opponenti, la sussistenza del delitto prescindeva dall'accertamento dell'infrazione non costituente reato prevista dall'art. 78, commi terzo e quarto, D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo codice della strada)