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Guida di ciclomotore in stato di ebbrezza
La Cassazione stabilisce che anche in questo caso deve essere ritirata la patente, si “salvano” soltanto i ciclisti

Foto di repertorio dalla rete

(ASAPS) La guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore non deve essere ritenuto un “reato minore” in quanto commesso su un veicolo a due ruote.
Questo ha stabilito una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che il 13 agosto ha confermato quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Stessa Corte.
In poche parole la “non applicazione” delle pene accessorie quando si è alla guida di veicoli che non richiedono il possesso della patente, non si applica nel caso in cui per guidare il veicolo sia necessaria un’abilitazione come nel caso dei ciclomotori.
Il ricorso per cui la Corte era stata chiamata a decidere riguardava il caso del conducente di un ciclomotore sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Lo stesso aveva contestato la sospensione della patente in quanto, diceva, non era alla guida di un veicolo che ne prevedesse il possesso.
La Cassazione, però, ha motivato il respingimento del ricorso affermando che “Nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha un’idoneità assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto anche alla guida del ciclomotore” .
Questo è stato supportato anche dalla considerazione che, secondo i Giudici, “i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale”.
Da qui la considerazione che chi guida un ciclomotore con il certificato di idoneità deve sentirsi a tutti gli effetti equiparato al conducente di un’automobile con la patente A: stessi rischi (ovviamente) stesse regole, stesse pene.
Solo coloro i quali guidano le biciclette sono, diciamo così, esentati dalla pena accessoria del ritiro della patente, (ma rispondono comunque della violazione di cui all’art.186 CdS).
E poi ci sono già troppi ciclisti che prendono “sostanze”… non approfittiamo della esenzione dal ritiro della patente  per guidare la bici ubriachi, per favore! (ASAPS) 


> Leggi la sentenza

 

 

 

 


 

Lunedì, 27 Agosto 2012
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