Oltraggio a pubblico ufficiale: reato escluso in luogo non aperto al pubblico
Quando riferirsi ai conigli può costituire un reato, purché lo si faccia in un luogo aperto al pubblico! E’ questa la sintesi della sentenza 11 gennaio 2012 del Tribunale di Caltanissetta (sezione penale). I due imputati sono stati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, in quanto il fatto contestato era avvenuto in una via che non possedeva le caratteristiche del luogo aperto al pubblico.
In particolare, tra i due – fratello e sorella – scoppiava una lite nel cuore della notte alla presenza dei carabinieri intervenuti sul luogo dove erano stati chiamati dalla donna e dalla sua famiglia in quanto lamentavano che fosse stata estirpata la rete di recinzione unitamente ai paletti di sostegno nella loro proprietà.
La donna sosteneva che l’autore del danneggiamento fosse stato il fratello confinante. I carabinieri si recavano insieme alla donna a casa del fratello e nei pressi del cancello scoppiava la lite tra i due, durante la quale la donna sosteneva peraltro che suo fratello poteva permettersi di fare di tutto perché andava a caccia e a mangiare (conigli!) insieme ai carabinieri – circostanza tra l’altro del tutto negata dagli stessi - .
Da qui l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale.
Il Giudice di merito, pur riconoscendo il carattere offensivo dell’accusa della donna nei confronti dei carabinieri, mettendo in dubbio la loro imparzialità di operato e onorabilità in presenza del fratello e dei figli, tuttavia non riconosce integrato l’elemento oggettivo del reato stesso come descritto dalla norma. Infatti, l’articolo 341-bis prevede che la condotta ivi prevista, per essere sanzionabile penalmente, debba essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Al riguardo, il Tribunale ricorda che la Cassazione ha ritenuto possedere tali caratteristiche il luogo al quale può accedere chiunque a date condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria o comunque da un numero indeterminato di persone che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. Al contrario, nel caso di specie, la condotta è avvenuta nei pressi di un cancello che affacciava sulla via sterrata, di pertinenza dei proprietari.
Il Giudice ritiene che tale via, utilizzata esclusivamente dalle confinanti famiglie, non possa essere considerata luogo aperto al pubblico in quanto il proprietario può escludere o limitare il passaggio a chiunque, potendo esercitare uno ius excludendi nei confronti di chi voglia accedervi.
Da qui la decisione di assolvere entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste.
(Nota di Alessandro Ferretti)
Tribunale di Caltanissetta
Sezione Penale
Sentenza 11 gennaio 2012
Massima e testo integrale
da Altalex