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Corte di Cassazione 11/07/2012

Opposizione a sanzioni amministrative - competenza territoriale

(Cass. Civ., sez.IV, 11 luglio 2012, n. 11709)

(Omissis)

 

RITENUTO IN FATTO

 

che il consigliere designato ha depositato, in data 29 febbraio 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cpc: "Nel corso di un giudizio di appello tra omissis e il Ministero dell'interno ed altro avverso la sentenza resa, all'esito di un procedimento di opposizione a verbale di contestazione per violazione del codice della strada , dal Giudice di pace di Saluzzo, il Tribunale di Saluzzo, con sentenza in data 28 gennaio 2010, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a favore del Tribunale di Torino, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi dell’articolo 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Torino ha sollevato conflitto, richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza.
Il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Saluzzo, giacchè, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel citato articolo 7 del R.D. n. 1611 del 1933, relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato (Cass., SSUU 18 novembre 2010, n. 23285)".

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Saluzzo;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Tribunale di Saluzzo.
(Omissis)

 

da Polnews

 

Mercoledì, 11 Luglio 2012
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