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Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine - Modalità di computo.
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Rilevazione della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche...

(Cass. Civ., Sez. II, 9 giugno 2008, n. 15171)

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine - Modalità di computo.
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Rilevazione della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche - Caratteristiche dell'apparecchiatura - Possibilità solo della rilevazione successiva dell'illecito - Indicazione di tale caratteristica nel verbale - Sufficienza - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Potere della parte interessata

In tema di applicazione delle sanzioni ammini¬strative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, il termine finale entro cui il prefetto deve provvedere sul ricorso in via amministrativa dell'interessato è - ai sensi dell'art. 204 del codice della strada nel testo applicabile ratione temporis a seguito della modifica della L. 24 novembre 2000 n. 340 - di 90 giorni, da intendersi, sia in caso di rigetto del ricorso che di suo accoglimento, come riferito alla data in cui il prefetto provvede. Tale interpretazione si desume oltre che con chiarezza dalla lettera della disposizione - secondo cui «il prefetto adotta» o «il prefetto emette» - anche dalle indicazioni, contenute nella norma medesima, circa gli atti successivi al provvedimento prefettizio, autonomi e distinti da quello, da compiersi in sequenza temporale al fine di portare a conoscenza dell'interessato il provvedimento in questione (in particolare, notifica dell'ordinanza di rigetto oppure comunicazione di archiviazione all'ufficio accertatore al fine di darne notizia all'interessato).
In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute, ai sensi del combinato disposto dell'art. 142 del codice della strada e degli artt. 345 e 385 del relativo regolamento esecutivo, a mezzo di apparecchiature di controllo elettronico, qualora queste ultime consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, rendendo ammissibile ipso facto la contestazione differita, senza alcuna possibilità per il giudice di sindacare le scelte organizzative dell'amministrazione, risolvendosi un tale sindacato in un'indebita ingerenza del modus operandi della pubblica amministrazione. Resta, ovviamente, salva la possibilità per l'interessato di fornire la prova del cattivo funzionamento, nello specifico caso concreto, dell'apparecchiatura elettronica.

 

 

Lunedì, 09 Giugno 2008
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