Patente. - Revoca e sospensione - Sospensione - Sanzione accessoria disposta dal Prefetto - Trasmissione degli atti da parte del giudice - Obbligo - Insussistenza.
In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l'estinzione per prescrizione): di trasmettere gli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il P.M., e potendo il medesimo Prefetto richiedere l’invio degli atti.