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Patente. - Revoca e sospensione - Sospensione - Sanzione accessoria disposta dal Prefetto - Trasmissione degli atti da parte del giudice - Obbligo - Insussistenza.

(Cas. Pen., Sez. IV, 23 gennaio 2008, n. 3474)

In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l'estinzione per prescrizione): di trasmettere gli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il P.M., e potendo il medesimo Prefetto richiedere l’invio degli atti.

Mercoledì, 23 Gennaio 2008
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